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Procedimento legislativo

Per l’iniziativa legislativa deve esistere un disegno di legge se presentato dal governo, un progetto di legge se presentato da altri organi. La fase dell’iniziativa può essere svolta dal popolo con 50000 elettori, dalle regioni dove i consigli regionali hanno il potere di presentare progetti di legge alle camere; dal governo con l’iniziativa di uno o più ministri che lo sottopongono al governo e se accettato anche dal presidente della repubblica è presentato alle camere; dal parlamento dove ogni deputato e ogni senatore possono presentare progetti di legge alle camere; e in fine il CNEL. In alcuni casi ci si trova dinanzi al fenomeno dell’insabbiamento dove la proposta di legge non viene presa in considerazione perché vi è disinteresse da parte delle camere.
La discussione: può essere effettuata in tre diverse maniere, in sede redigente, in sede referente e in sede redigente o mista. Il procedimento in sede referente: questa fase si svolge presso la commissione, è il procedimento più lungo c’è un relatore che redige una relazione su quanto discutono e riferisce ad entrambe le camere. La procedura è lunga perché comprende prima una lettura globale del testo, poi si discutono i singoli emendamenti, e si approva se si è d’accordo. Si passa poi il tutto all’altra camera che ripeterà queste fasi. In questa situazione troviamo il sistema delle navette, se non si è d’accordo su un emendamento si torna indietro al punto precedente e non all’inizio.
Procedura in sede deliberante, il testo è sempre discusso e approvato ma non vi è nessun relatore e la relazione finale è fatto nella commissione stessa. la commissione deve avere una composizione paritetica, cioè devono prendere parte tutti i gruppi politici. Inoltre è possibile che vi sia la riserva d’assemblea, cioè i parlamentari chiedono che il progetto di legge sia discusso in aula. Questo procedimento non è attuato per tutte le procedure art. 72. I primi due procedimenti sono previsti dalla costituzione e sono disciplinati dai regolamenti parlamentari.
Il terzo procedimento in sede redigente o misto, qui si ha solo la lettura del testo globale per abbreviare i tempi, si dice misto perché comprende aspetti del primo e del secondo procedimento.
Qualsiasi sia il procedimento attuato successivamente si passa alla fase della promulgazione e della pubblicazione, è svolta dal presidente della repubblica che svolge un doppio controllo: che il testo di legge sia conforme alla costituzione, e che se non condivide la legge la rinvia all’assemblea, ma può solo farlo una volta. Successivamente la legge deve essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale, che raccoglie le leggi e comunica alla popolazione la modifica o l’approvazione delle leggi. La legge non entra subito in vigore, infatti passa la così detta vacatio legis, cioè 15 gg in cui la legge è vacante. La legge è pubblicata sulla gazzetta ufficiale ma non è ancora efficace, serve come funzione di conoscenza a favore dei cittadini. Passati i 15 gg la legge diviene efficace. Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, è pubblicata sugli atti della repubblica, e occorre il sigillo del ministro di grazia e giustizia.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO di Marco D'Andrea
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