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ART. 2 DLGL 427/1997 – personalità della responsabilità

ART. 2 DLGL 427/1997 – personalità della responsabilità

Responsabile per la sanzione è il soggetto che ha commesso la violazione, ossia chi ha sottoscritto e che ha compiuto atti illegittimi.
Nel 2003, fermo il principio dell’art.2, il legislatore ha voluto introdurre una novella legislativa che ribalta il principio qualora il contribuente sia un soggetto con personalità giuridica (tutte le società di capitali).
In tutti i casi illeciti vige il principio di personalità, ossia sarà responsabile colui che ha commesso l’illecito.
Nel 2003 la legge ha deciso che della sanzione amministrativa dovrà rispondere il soggetto con personalità giuridica.
Il legislatore per evitare che la sanzione amministrativa andasse a vuoto ha stabilito, per tutti gli enti con personalità giuridica, ha stabilito che bisogna evitare che ci sia un soggetto con capitale forte, che attraverso un nullatenente riesca a sviare dalla sanzione amministrativa.
Quindi rimane da una parte il principio generale, che è stato compresso, perché quando il contribuente è la persona giuridica, questa è l’esclusiva responsabile per le sanzioni che derivano da quel rapporto fiscale.
Il legislatore del 1997 aveva risolto il problema con una norma che poneva a carico del contribuente che si era avvalso di un rappresentante o di amministratore un’autonoma obbligazione civile di pari importo alla sanzione in caso di mancato pagamento del contribuente che aveva violato la norma tributaria.
Quindi attualmente il principi è stato portato su due binari differenti. Se rimane fermo per tutti i contribuenti privi di personalità giuridica, dove è responsabile per la sanzione colui che agisce, salvo la norma che dice che colui che si avvale di un rappresentante o un amministratore, è responsabile per un pari importo alla sanzione. Mentre la persona giuridica è responsabile in tutti i casi, anche se si fa rappresentare da un amministratore o da un rappresentante. Questo perché dell’evasione se ne avvantaggia la società quindi non ha senso andare a colpire il rappresentante, ma occorre colpire direttamente il soggetto con personalità giuridica.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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