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ART.6 DLGL 427/1997

ART.6 DLGL 427/1997  

Elenca quei casi che possono portare all’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni stesse. Con questo articolo si fa un elenco tipico nel quale il legislatore indica che in questi casi la sanzione non è applicabile (tipica formula penale).
La FORZA MAGGIORE : è la calamità naturale (es. terremoti). Il legislatore prevede un tempo limitato di 6 mesi, 1 anno per il quale sono posticipati gli adempimenti tributari dei soggetti soggetti a queste cose.
La RESPONSABILITÀ DEL TERZO : si richiama un caso molto dibattuto in giurisprudenza dove la Cassazione si sta occupando in modo intenso della responsabilità del professionista. Siccome spesso l’imprenditore si rivolge ad un professionista si pone la questione quando e fin dove il professionista può essere individuato come responsabile della violazione per averla lui realizzata in rappresentanza o per averla suggerita. Il professionista ha una responsabilità deontologica, ossia quella che deriva dal fatto di essere iscritto ad un albo, il mancato rispetto di questo porta all’applicazione di sanzioni da parte dell’Ordine che sono la sospensione a tempo determinato, e nei casi più eclatanti la radiazione dall’albo.
Il soggetto sbaglia o per pura ignoranza (perché non sa) o per dolo (scappa con la cassa). La possibile tutela è il fatto che l’imprenditore può effettivamente trovarsi nel caso, in buona fede, di rivolgersi al commercialista e questo non ha un minimo di etica e buon senso e compie un atto doloso. In questo caso non vi sono dubbi che non ci sarà l’applicabilità delle sanzioni perché la responsabilità è del terzo e il professionista deve essere denunciato all’autorità giudiziaria. Tutto questo ovviamente deve essere provato. Il fatto doloso realizza il caso in cui il mancato adempimento è attribuibile al terzo e quindi la non applicabilità delle imposte.
Bisogna poi affrontare il discorso della colpa, di colui che per negligenza non sa: in questo caso la responsabilità è civile, che deve essere provata, dovrà essere risarcita nell’ambito di un procedimento civile, e il professionista dovrebbe risarcire il cliente di tutte le conseguenze derivate dal fatto che lui è un incompetente. Il problema è capire di quanto lo deve risarcire. La Cassazione ha detto che le sanzioni devono essere risarcite a metà, perché è previsto un concorso anche del cliente. I professionisti solitamente si tutela con un’assicurazione professionale che va a coprire il caso in cui si è chiamati in giudizio.
L’art. 6 porta ad escludere l’applicazione delle sanzioni in ulteriori casi:
Le sanzioni sono sempre escluse quando c’è la violazione meramente formale che non incide sul credito d’imposta. Non è sanzionabile il caso in cui il contribuente si conforma all’interpello.
Il giudice ha archiviato il procedimento penale, ossia la questione dell’IVA, dove in certe situazioni porta alla non applicabilità delle sanzioni penali, visto l’incertezza della normativa.
Nelle sanzioni amministrative bisogna provare che non c’è stata colpa per poter escludere la sanzione.
Attualmente il sistema ha una problematica derivante dalla legge 226 del 2003 ossia lo speciale trattamento per le persone giuridiche, quindi è evidente la disparità di trattamento tra gli amministratori che prestano la loro attività per l’ente con personalità giuridica, rispetto a quello senza la personalità giuridica. Perché la persona giuridica è responsabile limitatamente al capitale conferito, mentre in caso di assenza di personalità giuridica è responsabile la persona.
In caso di trasformazione, fusione, scissione, chi vende è responsabile in solido sia per il pagamento dell’imposta, sia delle sanzioni per illeciti commessi nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti. Chi compra è responsabile insieme a chi vende anche per ciò che è successo prima. Quindi verso il fisco chi compra deve verificare la situazione precedente, perché è responsabile anche di quella. Qui entra in gioco il commercialista che deve essere in grado di verificare se ci sono sanzioni o illeciti perché da questo deriva per l’acquirente una responsabilità.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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