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Fase di accertamento delle imposte: indagini bancarie

Fase di accertamento delle imposte: indagini bancarie

L’agenzia delle entrate e la guardia di finanza possono effettuare verifiche bancarie.
L’agenzia e la guardia di finanza possono anche invitare il contribuente ad apparire di persona per fornire dati, nonché possono chiedere dati e documenti alla pubblica amministrazione e a qualsiasi soggetto che tiene la contabilità del soggetto indagato.
C’è un Diritto del Contribuente contenuto nell’art.12 dello Statuto che dice che entro 60 giorni il contribuente può chiedere e contrastare le conclusioni del verbale, rivolgendosi all’ufficio e esponendo le ragioni di fatto e di diritto per le quali secondo lui le risultanze scritte nel processo verbale devono essere disattese in quanto non conformi al vero.
Altra possibilità del contribuente è prestare adesione al verbale e individuato il debito di imposta, procedere la versamento.
Però il contribuente può procedere anche attraverso la presentazione dell’istanza all’ufficio di accertamento con adesione, ossia può presentare istanza per poter concordare con l’ufficio in modo diverso rispetto al processo verbale il proprio debito di imposta. Stesso potere è riconosciuto all’ufficio, il quale anch’esso può invitare il contribuente a comparire, al fine di concordare il quantum dovuto con il contribuente stesso.
Effettuata questa attività si giunge all’adozione dell’avviso di accertamento, che è l’atto conclusivo con il quale l’amministrazione, sulla base dell’accertamento, va a contestare l’infedeltà del contribuente stesso.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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