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Sistema del ruolo e delle cartelle di pagamento nel processo di riscossione tributaria

Il ruolo è un elenco di contribuenti debitori di imposta. Ed è un elenco che è formato in riferimento all’ambito territoriale di competenza di Equitalia, questa ricevuto l’elenco deve agire affinché questi debiti di imposta entrino nelle casse dello Stato. È il concessionario a rapportarsi con il soggetto passivo e incamerare i soldi per lo Stato.
L’elenco è compilato dall’amministrazione finanziaria, e l’iscrizione al ruolo è lo scrivere i dati e il codice fiscale in questa lista, e l’iscrizione la fa l’Amministrazione Finanziaria. Equitalia riceve questo elenco di iscrizioni, e per ciascuno compila la cartella di pagamento e di notificarla al singolo contribuente, il quale ha 60 giorni per decidere se pagare o impugnare. Nella cartella c’è scritto che in caso di mancato pagamento si procede all’esecuzione forzata dei beni. Quindi il sistema del ruolo è basato su un duplice rapporto:
- Equitalia che riceve dall’Amministrazione Finanziaria l’elenco;
- il contribuente apprende che è tenuto a pagare.
Il sistema del ruolo è il sistema di riscossione di tutte le imposte dello Stato, nonché anche gli enti locali possono appoggiarsi a questo sistema. Nello Statuto all’art. 6 viene detto che l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari. Se il contribuente ha dichiarato, ma non ha poi versato, c’è questa norma di garanzia, prima di scrivere al ruolo, l’amministrazione deve invitare il contribuente. Ed è sancita la nullità degli atti emessi senza il rispetto di questa norma.
L’iscrizione al ruolo è un metodo che garantisce l’entrata coattiva nelle casse dello Stato. Il contribuente può ricorrere entro 60 giorni, il ricorso in sé non sospende la riscossione, ma deve essere chiesto al giudice.
Altra via è quindi quella di chiedere la sospensione all’Agenzia delle Entrate, che è anch’essa titolare delle entrate fiscali, può accordare la sospensione.
Nel caso in cui il contribuente non impugna e non è adempiente, avviene l’esecuzione forzata, che è regolata da norme del diritto comune, quindi l’amministrazione non deve fare più niente. Vengono individuati i beni che possono essere soggetti ad esecuzioni, e l’amministrazione finanziario e il concessionario hanno i soliti poteri di svolgere indagini ai fini dell’individuazione dei beni . Per altro se iniziando l’esecuzione emerge che questa sarà infruttuosa, l’Agenzia delle Entrate può concludere una transazione con il debitore: far cessare la procedura in cambio di una congrua offerta da parte del debitore.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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