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La sospensione amministrativa del ruolo


Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione, ma il contribuente può comunque ottenere la sospensione del ruolo in due modi. Infatti può chiedere la sospensione alla commissione tributaria a cui ha presentato ricorso (rinvio).
Inoltre il contribuente può chiedere la sospensione del ruolo anche all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che può accordarla fino alla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, ma può revocarla ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Quindi il potere sospensivo dell’amministrazione presuppone la presentazione di un ricorso avverso un ruolo e la mancanza di pericolo per la riscossione. Con tale potere coesiste il potere sospensivo della Commissione tributaria, ma i presupposti e gli scopi sono diversi.
Il potere sospensivo delle Commissioni ha natura cautelare ed ha lo scopo di tutelare il contribuente in presenza dei due requisiti tradizionali dell’azione cautelare (fumus boni iuris e il periculum in mora).
Il potere sospensivo dell’amministrazione finanziaria non presuppone un pericolo di danno per il contribuente, ma un pericolo per la riscossione, per cui è uno strumenti di tutela del credito.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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