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CCNL nel tempo, assorbilità dei superminimi e legge


IL PROBLEMA DELL’ASSORBIBILITA’ DEI SUPERMINIMI

In mancanza di specifiche disposizioni transitorie, il contratto successivo può modificare anche in peggio quello precedente.
L’inderogabilità in pejus è valida solo per il contratto aziendale.

I lavoratori non possono vantare diritti acquisiti salvo se entrati già a far parte del loro patrimonio.

Riguardo alle condizioni individuali di miglior favore come i superminimi può accadere che il contratto individuale stabilisca un superminimo che aumentando la retribuzione con il nuovo ccnl, possa essere inglobato.
La giurisprudenza stabilisce che sia riassorbito salvo diverse pattuizioni particolari per quel lavoratore.
Nel contratto commercio, vale il contrario: il superminimo è in assorbibile salvo disposizioni contrarie.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA LEGGE

La legge ed il contratto collettivo sono concorrenti, la norma di grado superiore (legge) cede a quella inferiore (ccnl) se più a favore del lavoratore. Salvo che la legge sia assolutamente inderogabile.
Le eventuali clausole peggiorative sono automaticamente sostituite.

Alcune eccezioni vietano di introdurre condizioni di miglior favore da parte del ccnl: es. per il tfr si divide la retribuzione annua per 13,5.
Altre eccezioni consentono al contratto collettivo di integrare o modificare (deroghe concesse) anche in senso peggiorativo: Es. nel corso delle procedure di mobilità, in caso di riassorbimento dei lavoratori, si possono cambiare mansioni.

Questo per attenuare rigidità legislative in periodi di ristrutturazioni produttive.
Il CCNL è più flessibile della legge e capace di adattarsi alla realtà economica per cui può (su delega) in questi casi peggiorare la legge.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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