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Comportamento antisindacale


“Comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà sindacale nonché del diritto di sciopero”

Elemento oggettivo: capacità potenziale del comportamento del datore a ledere gli interessi tutelati.

Elemento soggettivo: intenzionalità, conoscenza e volontà del datore di porre in essere il comportamento antisindacale.

La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che per avere condotta antisindacale è sufficiente l'elemento oggettivo.
Quello soggettivo sarebbe rilevante se il datore dovesse risarcire un danno da fatto illecito. Invece l'art.28 impone di cessare il comportamento e rimuovere gli effetti.

Inoltre basta che il comportamento sia “idoneo” a ledere i diritti sindacali, non occorre la sussistenza dell'elemento oggettivo.

Esempi di lesioni di diritti:

negare l'assemblea o trattenere sulla retribuzione l'importo della mancata prestazione
trasferimento di dirigente RSA senza nulla-osta
rifiuto di permessi
rifiuto di mettere a disposizione locali
rifiuto di trattenere i contributi sindacali
osteggiare lo sciopero (es.crumiraggio)
sostegno illegittimo ad una associazione sindacale
violazione degli obblighi di informazione (nella prima parte dei ccnl)

Requisito essenziale della condotta antisindacale è l'attualità o il suo perdurare

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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