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Struttura del contratto collettivo e controllo di spesa


LA STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Riguardo ai contenuti: centralizzata, con rinvio da un livello ad un altro e con materie predeterminate.

Riguardo ai soggetti: grande rilievo di confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Contrattano sia per comparti ma anche (stranamente) per i dirigenti (che sono la figura del datore di lavoro).

Quattro tipi di accordi collettivi:
Contratti collettivi nazionali di comparto: “settori omogenei o affini” della PA determinati con accordi. Es. Ministeri, Regioni e AALL, Scuola, SSN, Università
Contratti collettivi quadro: possono disciplinare istituti comuni a tutti i comparti
Contratti collettivi integrativi: a livello di singola amministrazione, o più se territoriale. Le materie, i soggetti e le procedure sono stabilite dai contratti collettivi nazionali.
I soggetti sono la delegazione trattante, Es. Direttore generale e Dirigenti, per la PA (e se vogliono con l’assistenza dell’Aran) e RSU integrata da rapp.ti delle organizzazioni sindacali firmatarie per i dipendenti.
Contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali

LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO ED IL CONTROLLO DI SPESA

Procedura particolare a seconda del tipo di contratto:

Contratto collettivo di comparto e dirigenti:
Prima del rinnovo si deliberano gli indirizzi per l’Aran, quantificando le risorse e determinando la produttività. Se PA non Stato, valutazioni del Governo entro 10gg.
Raggiunto l’accordo l’Aran acquisisce parere favorevole dai comitati di settore per testo e oneri e li trasmette alla Corte dei Conti, se positivo, si firma, se negativo, si riaprono le trattative adeguando i costi.
Contratto integrativo: Le procedure non dettate dal contratto nazionale ed anche i soggetti. Le PA non possono eccedere le disponibilità fissate pena livelli correttivi della Corte dei Conti con obbligo di recupero nella contrattazione successiva
I contratti collettivi sono corredati da prospetti con quantificazione degli oneri e copertura per il periodo di validità, con possibilità di proroghe o sospensioni in caso di accertata esorbitanza oltre i limiti di spesa.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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