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Legislazione fiscale delle immobilizzazioni immateriali

Il criterio generale di valutazione delle immobilizzazioni immateriali è il costo.
D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986
Art. 76
a) Il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte.
b) Nel costo sono compresi anche gli oneri accessori, mentre sono esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia si comprendono nel costo fino al momento dell’entrata in funzione delle immobilizzazioni e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi.
c) Il costo dei beni rivalutai non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito.
Se dovessero cambiare i criteri di valutazione bisogna darne nota all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi. Questa avrà effetto anche per gli esercizi successivi.
Art. 68
1. Le quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno e dei brevetti industriali sono deducibili in misura non superiore a 1/3 del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a !/10 del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondete alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del contratto di avviamento sono deducibili in misura non superiore a !/10 del valore stesso.
Art. 74
1. Le spese relative a studi di ricerca sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
2. le spese di pubblicità sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di 1/3 del loro ammontare e sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi.
3. Le altre spese sono deducibili nella quota imputabile a ciascun esercizio.
4. Le spese per le nuove costruzioni, come i costi di impianto, sono deducibili  secondo le disposizioni degli altri commi a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
La legislazione fiscale non prevede ammortamenti accelerati e anticipati per le I.I.; né l’utilizzo di una minor aliquota nel primo esercizio di utilizzo del bene.
PERMUTA : se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
Le plusvalenze possono essere tassabili

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