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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 109

ART.109 – NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA
Queste norme fissano la deducibilità o imponibilità di componenti negativi e positivi.
Il 1 comma fissa il principio della competenza: correlazione tra costi e ricavi, i costi sono deducibili allorché si manifestano i ricavi. Sono direttamente collegati a componenti positivi di reddito. Inoltre il legislatore dice che i costi, che non sono ancora certi o determinabili oggettivamente non sono deducibili, ma lo diventano se si possono determinare con certezza. Oltre a competenza temporale, ci deve essere anche certezza nel manifestarsi di un determinato costo. Inoltre deve essere determinabile oggettivamente.
Quindi sono tre i requisiti che devono verificarsi contemporaneamente:
- competenza dell’esercizio;
- certo;
- determinabile oggettivamente.
Un ricavo o un costo sono considerati di competenza di un esercizio, secondo i criteri temporali fissati dal 2 comma:
- i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
- le prestazioni dei servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
Il comma 3 detta un altro principio fondamentale: i ricavi e gli altri proventi concorrono a formare il reddito anche se non sono imputabili a conto economico. Questa norma è stata posta come penalizzazione dei contribuenti che effettuano vendite in nero.
Il comma 4 prevede un altro requisito per la deducibilità dei costi: per avere un costo deducibile o gli altri componenti negativi di reddito, devono essere imputati a conto economico. Pone quindi una penalizzazione del contribuente, che per potersi dedurre un costo, lo deve imputare a conto economico. Questo è vero tranne per i soggetti che utilizzano gli IAS/IFRS che potrebbe avere delle componenti imputate in stato patrimoniale.
Ci sono peraltro due ulteriori aperture da parte del legislatore: il principio dell’imputazione a conto economico non necessariamente deve avvenire nell’esercizio in cui questo costo è deducibile. Questo è confermato dalla lettera a) del comma 4, dove è ammessa l’imputazione a conto economico anche in esercizi precedenti purché sia stato rinviato per la deducibilità agli esercizi nei quali si manifesta l’operazione.
Il legislatore ha riconosciuto deducibili quei costi che non stati imputati a conto economico, ma che sono afferenti a ricavi, e quindi sono considerati fiscalmente deducibili. Questa norma è stata introdotta ad esempio per la categoria degli edicolanti, che vengono tassati solo sul margine. Se non vi fosse stata questa norma il contribuente vedeva riconosciuto come imponibile solo il ricavo e il costo non era riconosciuto. Oggi i costi afferenti a ricavi, se derivano da elementi certi e precisi (numero copie) possono essere considerati deducibili.
Il comma 5 tratta il principio dell’inerenza : le spese e gli altri componenti negativi di reddito, ma non gli interessi passivi, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni che producono proventi o che potrebbero non concorrere alla formazione del reddito, ma non vi concorrono in quanto esclusi. Questa norma voleva individuare quei costi che sono attribuibili alla sfera personale dell’imprenditore e che per essere deducibili venivano attribuiti all’attività di impresa.
Su questi principi il contribuente e l’amministrazione finanziaria hanno posizioni contrastanti. Soprattutto quando si parla di certezza, di determinabilità oggettiva e di inerenza. È evidente che vanno viste situazione per situazione. Lo stesso tipo di costo a seconda del tipo di attività può essere considerato deducibile o meno in funzione dell’attività, l’Amministrazione finanziaria va a vedere se il costo è connesso a quell’attività o meno.
Il legislatore interviene su determinati tipi di costo considerati promiscui a beneficio dell’imprenditore, degli amministratori, ecc., disciplinandone la deducibilità. Esempi di questi sono le macchine, le imbarcazioni.
Ad esempio un mobiliere della Brianza che si costruisce una villa a spese della società, questo costo non può essere considerato inerente alla società. Se lo stesso soggetto paga le rette scolastiche del figlio con i soldi della società, questo non può essere considerato un costo inerente. Mentre le borse di studio sono inerenti e quindi fiscalmente deducibili.
Ovviamente l’interpretazione da parte del contribuente del concetto di inerenza sarà molto ampio, mentre quella dell’Amministrazione Finanziaria più ristretta. Per questo il legislatore è intervenuto e ha stabilito delle regole ben precise, soprattutto su auto, imbarcazioni, telefonini e spese di rappresentanza.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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