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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art.117

ART.117 – SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI
Questa norma fa riferimento ai soggetti residenti: società di capitali e enti commerciali. Questi soggetti possono esercitare l’opzione per il consolidato nazionale esclusivamente in modo congiunto: sia la controllante che la controllata devono dichiarare di aderire alla tassazione di gruppo.
Poi tratta i soggetti non residenti che svolgono attività commerciale ma che sono presenti sul territorio dello stato tramite una stabile organizzazione, questi possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo solo in qualità di controllanti, e devono svolgere in Italia un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione e all’interno di questa devono risultare le partecipazioni nelle società che si intendono consolidare, ossia le controllate.
Il consolidato fiscale nazionale ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile, salvo il caso in cui vengano meno i requisiti per poter esercitare l’opzione.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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