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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO I - Sezione I - Art. 162

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART.162 – STABILE ORGANIZZAZIONE
Per capire se un soggetto estero deve pagare le imposte in Italia, o se un soggetto italiano deve pagare le imposte all’estero, consiste nel determinare che tipo di attività svolge in quel paese.
Con questo articolo il legislatore ha in mente un soggetto italiano che va all’estero o un soggetto estero che viene in Italia e svolge un certo tipo di attività. Ora bisogna capire quali sono i requisiti minimi affinché questo tipo di attività faccia configurare il soggetto estero quale soggetto passivo nel territorio.
Questa norma è stata mutuata dall’art.5 delle Convenzioni Internazionali e all’art.5 c’è proprio la definizione di stabile organizzazione per disciplinare i fenomeni di doppia tassazione. Questa definizione è stata calata nella realtà italiana con l’introduzione dell’art.162 nel Testo Unico.
Il primo comma fa riferimento all’art.169, che è relativo agli accordi internazionali e introduce il fatto che il Testo Unico può prevalere sulle norme convenzionali solo nel caso in cui il Testo Unico abbia delle disposizioni più favorevoli al contribuente.
La stabile organizzazione è disciplinata prevalentemente dai modelli di convenzioni internazionali, che sono previsti da leggi dello Stato e prevalgono sulle disposizione dell’art.162.
L’espressione stabile organizzazione, ai fini dell’imposta sui redditi e ai fini IRAP, designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato.
I requisiti sono due: fissa e nel tempo.
Da un punto di vista giuridico la stabile organizzazione costituisce un’articolazione della società estera in Italia, quindi non è una società italiana residente nel territorio dello Stato. È una società estera presente in Italia, è un tutt’uno, non sono società separate.
Da un punto di vista giuridico questo comporta che la stabile organizzazione, essendo la società estera, assume delle obbligazione e dei diritti in nome e per conto della società madre.
In caso di responsabilità, i creditori si rifanno al patrimonio della società madre, tutte le richieste di danno non vengono quindi fatte alla stabile organizzazione, ma direttamente alla società madre. Totalmente diverso è il caso della società estera che opera sul territorio dello stato per il tramite di una controllata, in questo caso di esercitano le norme societarie relative al tipo di società assunto.
Esempio: se una società chimica italiana dovesse andare ad aprire una società in Svizzera, sceglierà una società, e non una stabile organizzazione, perché i rischi sono talmente alti, che annullano persino i benefici di natura fiscale.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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