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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO III - Art. 170

CAPO III – OPERAZIONI STRAORDINARIE
ART.170 – TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ
La NEUTRALITÀ FISCALE : qualsiasi operazione straordinaria posta in essere non costituisce operazione realizzativa che produce reddito per le società partecipanti, né per i soci. Quando si pone in essere un scissione, fusione, trasformazione, questa operazione non è realizzativa, tutto continua come prima, si possono cambiare i valori all’interno delle società, ma questo non costituisce realizzo di reddito né per la società stessa, né per il socio. Evidentemente il corollario è che se l’amministrazione finanziaria non penalizza un’operazione straordinaria e quindi non la considera un evento realizzativo, non dà nessun vantaggio tributario, né per la società, né per il socio, e quindi vi è continuità di valori fiscali. Tutte le operazioni straordinarie non sono realizzative, l’unica è la cessione d’azienda, non costituiscono quindi presupposto per la tassazione del reddito.
L’operazione straordinaria non porta né vantaggi né svantaggi. Il principio cardine è la continuità dei valori fiscali.
Esempio:
La società A controlla al 100% B, dove il costo della partecipazione è 1000 e il patrimonio netto è 100.
Nell’attivo abbiamo:
Immobili 50
Magazzino 20
Crediti 30
Totale = 100
Si nota che non è opportuno avere due società, e quindi si sceglie di avere una società unica (fusione tra A e B).
Post fusione lo stato patrimoniale si elimina la partecipazione di 1000 con il patrimonio netto di 100 e quindi rimane:
ATTIVO
Immobili 50
Magazzino 20
Crediti 30
Differenza negativa di fusione 900
PASSIVO
PN 1000
Bisogna pensare dove allocare la differenza negativa di fusione, ma questo non è un problema contabile, è un problema concettuale. Bisogna capire perché si è pagato di più. Il 900 può essere dato o dall’avviamento (ad esempio 500) o dal maggior valore delle immobilizzazioni (ad esempio 400) o del magazzino.
Quindi:
ATTIVO
Immobili 450 (50 + 400)
Magazzino 20
Crediti 30
Avviamento 500
PASSIVO
PN 1000
Nel momento in cui si esplicitano questi maggior valori non ci si deve pagare sopra l’imposta, perché questi maggiori valori non sono stati realizzati.
Il venditore delle azioni (al valore di 1000) può aver pagato delle imposte. Ma il problema che ci interessa è quanto avviene nella società. Tenuto conto del fatto che il legislatore non vuole penalizzare le operazioni di riorganizzazioni, vuole anzi favorire queste operazioni, se finalizzate ad un rafforzamento dell’attività produttiva e commerciale, ecco che ha previsto il regime di neutralità di fronte a situazioni di questo genere. Il legislatore dice che l’iscrizione di questi maggiori valori non significa un evento tassabile.
Il legislatore non dà neanche nessun vantaggio nella fiscalità futura, così come non lo penalizza, e quindi agisce nel regime di continuità dei valori fiscali. Il valore fiscalmente riconosciuto dell’avviamento prima della fusione era 0, successivamente alla fusione civilisticamente si può fare l’ammortamento dell’avviamento, ma fiscalmente questo ammortamento non viene riconosciuto. Perché da un punto di vista fiscale ho un valore pari a 0. Le immobilizzazioni iscritte per 450 hanno un valore fiscalmente riconosciuto di 50. Si può fare l’ammortamento civilistico, ma questo non può essere fatto dal punto di vista fiscale. Fiscalmente si ha la continuità di valori.
La vendita di partecipazione è un’operazione realizzativa, invece il cambio di azioni non dà origine ad un realizzo. Quindi vi è neutralità dell’operazioni straordinarie non solo per le società che partecipano all’operazione, ma anche per i soci (che ad esempio sostituiscono azioni B con azioni A).
Se vi è un regime di neutralità delle operazioni straordinarie, perché queste possono essere considerate ELUSIVE?
Una singola operazione straordinaria non può essere elusiva, diventa elusiva una serie di operazioni che devono prevedere la presenza di un’operazione straordinaria. Quindi l’operazione straordinaria non è il fine per cui io pongo in essere quest’operazione, ma è lo strumento per ottenere un vantaggio.
Se si utilizza l’operazione straordinaria neutra per creare il presupposto per poi pagare meno imposte, questa è un’operazione elusiva.
Il legislatore non vuole dare vantaggi a livello complessivo.
Se una società ha delle partecipazioni con il profilo della PEX chi le acquista non deve avere dei vantaggi, perché se il venditore non paga le imposte, non è giusto che l’acquirente abbia dei vantaggi. Cosa opposta nella cessione. Quindi chi acquista le partecipazioni si trova in una situazione neutra.
Se chi cede è una persona fisica, e quindi sul capital gain paga le imposte, questo regime è corretto? La neutralità è benvenuta, però va valutata caso per caso.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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