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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917- titolo 1 capo 1 art.6

CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
1. classifica i redditi nelle categorie
3. Il reddito prodotto dalle società di persone è sempre reddito d’impresa e viene attribuito ai soci sottoforma di reddito di partecipazione.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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