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Conflitto di competenza e regolamento d’ufficio


Quando il giudice si dichiara incompetente, egli deve indicare in sentenza quale altro giudice sarebbe competente sulla stessa causa. In tal caso le parti hanno la facoltà di riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente, entro il termine fissato in sentenza.
Se il termine scade, il processo si estingue.
Nelle ipotesi di incompetenza per valore e di incompetenza per territorio derogabile, la competenza del giudice presso cui la causa è stata riassunta diviene “incontestabile” e il processo “continua” di fronte a quest’ultimo.
Quando invece l’incompetenza sia stata dichiarata per ragione di materia o per territorio inderogabile ex art 28, il giudice della riassunzione, se non reputa di poter trattare la causa ma “ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”. Si apre in tal caso “un conflitto di competenza”, conflitto che può essere risolto solo attraverso una pronuncia della Corte di cassazione nella sua qualità di organo regolatore della competenza. Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, che dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla Corte di cassazione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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