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L’esecutività della sentenza di condanna


La sentenza di condanna nasce esecutiva.
Il nuovo art 282 dice che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”: essa cioè vale da titolo esecutivo tra le parti.
Però la sentenza di primo grado non è definitiva: perciò talora può essere opportuno sospendere la sua esecutività quale cautela rispetto alla probabilità di riforma. L’art 283 lega la possibilità di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado alla proposizione dell’appello conferendo all’organo dell’appello il relativo potere “quando ricorrono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.
Il debitore, se ritiene di essere stato condannato a torto e ritiene che l’esecuzione della sentenza gli rechi un danno particolare e alleghi quindi i gravi e fondati motivi, può chiedere al giudice dell’appello di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza o l’esecuzione, se questa è già cominciata. Il giudice dell’appello è l’organo autorizzato a verificare se ci sono o meno i presupposti di questa sospensione, cioè i gravi e fondati motivi.
Per quanto riguarda “i gravi e fondati motivi, cominciamo col dire che ovviamente non può essere “grave motivo” la dannosità in sé dell’esecuzione, perché l’esecuzione forzata è dannosa per chi la subisce. Il danno, di per se, non è sufficiente a configurare i “gravi e fondati motivi”: occorre qualcosa di +. Questo qualcosa di + normalmente viene trovato nella previsione della fondatezza dell’appello: il fatto che i motivi debbano essere fondati oltre che gravi ne è in qualche modo la dimostrazione.
Quando il giudice d’appello ritiene probabile l’accoglimento dell’appello, questo basta ad integrare il motivo grave e fondato.
Ci potrebbe essere un caso di gravità assoluta della esecuzione forzata che potrebbe portare alla sospensione della esecutività della sentenza anche in mancanza del fumus circa l’accoglimento dell’appello.
Es.: una s.p.a. quotata in borsa subisce un pignoramento mobiliare nei propri locali, anche minimo (computers). Una cosa irrilevante dal punto di vista economico per la società che potrebbe, però, avere seri riflessi in borsa!.
Questo dimostra che “gravi e fondati motivi” è, e resta, una formula generica che deve essere interpretata con molta ragionevolezza.
L’art 283 fornisce però un suggerimento circa il senso da attribuire ai “gravi e fondati motivi”. Tali motivi devono essere valutati anche “in relazione alla possibilità di una delle parti”.
Se la sentenza ha condannato una società di piccole dimensioni ed in condizioni economiche precarie, al pagamento di una somma ingente, il giudice d’appello deve considerare  il rischio che l’eventuale sua esecuzione possa essere la “goccia che fa traboccare il vaso”, possa cioè portare la società al fallimento. In questo caso, è meglio sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, dato che la sua eventuale esecuzione produrrebbe degli effetti irreversibili.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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