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La pluralità di sentenze all’interno dello stesso processo


Nella maggior parte dei casi il processo si svolge davanti a 2 parti (attore e convenuto) e si conclude con una sentenza che decide sul rapporto processuale tra le parti stesse. Tuttavia può accadere che vi siano più decisioni (sentenze) all’interno dello stesso processo cioè una pluralità di sentenze. Si tratta del fenomeno della pluralità di domande cumulate nello stesso processo.
Come detto la citazione non coincide con la domanda in quanto ne rappresenta la forma. Quindi può accadere che in una citazione vi siano più domande strettamente connesse tra loro. Molto spesso tali domande possono essere connesse tra loro o meno.

ART. 104
“Contro la stessa parte possono proporsi, nello stesso processo, più domande anche non connesse tra loro purchè siano rispettate le norme sulla competenza.”
Quindi la regola generale stabilisce che più domande possono essere decise tramite un’unica sentenza. Quindi come un atto di citazione può contenere più domande, una sentenza può decidere sul merito di più domande. Tuttavia è possibile che le domande cumulate possano essere decise ognuna da una singola sentenza di merito e solo l’ultima concluderà il processo (se ci sono due domande, la prima sentenza deciderà sulla prima causa che verrà stralciata dal processo e la seconda sentenza concluderà il processo).
L’art. 277 secondo comma regola la decisione solo di alcune domande a condizione che il giudice reputi sufficiente l’istruzione per la domanda da decidere, che vi sia un apprezzabile interesse ad una decisione immediata e soprattutto vi sia un’istanza di parte. Quindi è sempre possibile che la parte interessata alla decisione immediata chieda subito una sentenza su una domanda mentre per l’altra chieda una sentenza successiva. Quindi la legge preferisce concludere ogni processo con un'unica sentenza ma sarebbe troppo rigido per applicare questo modello ad ogni situazione.
Quando si parla di decisione procrastinata su una domanda si fa riferimento ad una prosecuzione dello stesso processo anche se è possibile che si arrivi a più decisioni di domande ed ad una separazione di processi. Si tratta del caso della separazione dei processi.
Quando vi sono una pluralità di domande è possibile che il processo venga diviso in tante cause, tante quante ne sono le domande che verranno affidate ad altri giudici. La separazione delle cause è possibile quando vi è istanza di tutte le parti oppure quando la continuazione della loro riunione renderebbe gravoso il processo.
Ritornando al caso in cui vi è una domanda unica, il giudice, in generale, quando accoglie la domanda emette un’unica sentenza unica che definisce il merito ed esaurisce il processo.
A tal proposito vi sono sentenze che definiscono il merito ed il processo e sentenze che definiscono il processo ma non toccano il merito (come le sentenze mediante le quali il giudice si dichiara incompetente). Queste ultime sentenze sono dette non definitive. Il giudice che si dichiara incompetente chiude il processo davanti a sé e ne apre un altro davanti a quello competente (tramite ordinanza).

ART. 278
La sentenza di condanna generica è una condanna-non condanna nel senso che l’attore chiede l’accertamento della responsabilità e l’esistenza dell’obbligazione di cui non si sa il valore. Così il giudice in un primo momento emette una sentenza di accertamento e dispone un’ordinanza che faccia proseguire il processo per la quantificazione dell’obbligazione.
Tutto questo è giustificato dall’esigenza dell’attore di vedersi accertato un proprio diritto di credito per poi procedere alla quantificazione dello stesso.
La scissione è possibile su istanza di parte e solo quando il convenuto non si oppone.
La sentenza di accertamento non ha valore di titolo esecutivo ma ha un effetto importante tipico della sentenza di condanna che è la possibilità di iscrivere l’ipoteca giudiziale sui beni del debitore.
Questo tipo di sentenza, affinché possa essere usata come titolo esecutivo, occorre che vi sia un diritto certo nella sua esistenza e quantificato. In questo caso manca la quantificazione del diritto. Questa sentenza consiste in un mero accertamento ma che presenta alcuni effetti caratteristici della sentenza di condanna (possibilità di iscrivere l’ipoteca sui beni del debitore). L’ipoteca giudiziale è una garanzia reale che non preesiste per ragioni sostanziali ma discende dalla sentenza di accoglimento e mira alla soddisfazione del credito nel procedimento dell’esecuzione forzata in cui il creditore subisce la concorrenza di altri creditori. La sentenza che porta condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è appunto la sentenza generica. Ottenuta questa, il creditore potrà iscrivere ipoteca sui beni del debitore garantendosi un titolo di prelazione cioè pignorando tali beni e soddisfare il proprio credito dalla loro vendita.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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