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Le decisioni della Corte di cassazione


Tutte le sentenze della Corte di cassazione presentano la peculiare caratteristica di non essere normalmente sottoponibili ad altri mezzi di impugnazione. Resta comunque anche per esse:
da un lato la possibilità della correzione di errori materiali o di calcolo ai sensi dell’art 287, nonchè della revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art 395 n4;
dall’altro, la sottoponibilità alle impugnazioni c.d. straordinarie, cioè alla revocazione per i numeri 1.2.3 e 6 dell’art 395 e all’opposizione di terzo.
Se la corte riscontra l’infondatezza del ricorso, lo rigetta. In ambedue i casi, il non accoglimento del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata. Quando la Corte riconosce invece la fondatezza del ricorso, lo accoglie cassando (eliminando) la sentenza impugnata.
Vediamo ora l’ipotesi che la Corte accolga il ricorso e quindi cassi la sentenza impugnata. Alla cassazione della sentenza seguono varie possibilità.
La possibilità normale è che a seguito della cassazione la Corte non scenda a decidere di nuovo, ma rimetta la decisione che consegue alla cassazione della sentenza ad un altro giudice attraverso il meccanismo del rinvio.
In questo caso la Corte cassa la sentenza, mentre successivamente la ricostruzione nei confronti delle parti viene affidata ad un giudice diverso da quello che ha annullato la sentenza, il c.d. giudice del rinvio.
Questo avviene in via normale. Vi sono casi però in cui la stessa Corte di cassazione cassa ma non rinvia a nessun altro giudice, o non c’è nessun altro giudice a cui la causa può essere rinviata, o questa attività successiva di ricostruzione non serve, ovvero una attività ricostruttiva serve, ma questa attività viene compiuta dalla stessa Corte di cassazione, non essendoci bisogno che la compia un giudice distinto, ed in particolare un giudice di merito.

Possiamo quindi distinguere:
a) cassazione con rinvio
b) cassazione senza rinvio, in cui possiamo distinguere due sottogruppi:
b1) cassazione senza rinvio: non c’è nulla da aggiungere
b2) cassazione senza rinvio: c’è da aggiungere qualcosa da decidere che spetta alla corte di cassazione.
a) La cassazione avviene normalmente “con rinvio”. In tal caso si applica l’art 383 primo comma: “La corte quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”.
Il processo viene rinviato, per la fase rescissoria, non allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, ma ad un organo di pari grado, cioè ad un altro tribunale, se ad essere cassata è sentenza di tribunale, ovvero ad altra corte d’appello se la sentenza proviene da corte d’appello.
Quando cassa con rinvio la Corte deve anche curare di emettere il c.d. principio di diritto “al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”.
Il principio di diritto è la corretta regola giuridica da applicare al caso di specie. Poichè la sentenza impugnata è stata cassata proprio per non aver fatto questo, spetterà al giudice del rinvio doverne curare l’applicazione ai fatti della controversia, in luogo della erronea regola applicata alla sentenza cassata.
b) Veniamo ora ai casi in cui la Corte cassa senza rinvio
La Corte cassa senza rinvio in presenza del c.d. difetto assoluto di giurisdizione. Questo si verifica quando sulla pretesa vantata dall’attore non sussisteva alcuna potestà giurisdizionale del giudice italiano.
In tal caso il processo non poteva e doveva nascere, onde manca in radice in giudice a cui rinviare la causa.
L’altra ipotesi richiamata dalla legge è quella in cui la domanda non doveva essere proposta. Si tratta di un caso abbastanza simile a quello del difetto assoluto di giurisdizione.
Cassazione senza rinvio viene però praticata anche in casi meno estremi: sono ipotesi in cui, nonostante la proponibilità della domanda, in realtà al giudice del rinvio non resterebbe nulla da aggiungere alla cassazione della sentenza.
Parimenti cassazione senza rinvio si ha se il processo non poteva essere proseguito. Se si è verificato un evento per cui necessariamente il rapporto processuale doveva concludersi, non potendosi più pronunciare, la cassazione della sentenza pronunciata malgrado l’evento, dà luogo a cassazione senza rinvio.
Vediamo ora il problema della cassazione senza rinvio quando c’è ancora qualcosa da decidere ma la relativa decisione non è presa dal giudice di rinvio bensì direttamente dalla Corte. Secondo l’art 384 primo comma, la Corte quando accoglie il ricorso “decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
Questo è un caso di cassazione senza rinvio un po’ diverso dai precedenti: mentre in questi non c’è luogo a pronuncia di merito, qui c’è si bisogno di una nuova pronuncia di merito, ma tale pronuncia è emessa dalla Corte stessa.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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