Skip to content

Le spese processuali


Il processo comporta dei costi che sono connessi alle prestazioni dei professionisti implicati nel processo e costi relativi alle attività degli organi giurisdizionali.
Tali costi sono a carico delle parti. Secondo la legge dell’art 90 c.p.c. (recentemente modificato dal d.p.r. 115/2002) ciascuna parte deve anticipare di tasca propria le spese degli atti processuali che compie. (regola dell’anticipazione dei costi)
Quindi, l’attore che vuole instaurare un giudizio deve prima di tutto rivolgersi ad un avvocato che ha diritto a ricevere un onorario. Accanto alle spese per l’avvocato sono previsti dei costi obiettivi di giustizia ovvero il versamento di un’imposta detto contributo unificato di iscrizione che l’attore è tenuto a versare al momento della sua costituzione.
Per contro, il convenuto che vuole difendersi, deve avvalersi di un avvocato al cui dovrà corrispondere un onorario. Inoltre può, oltre a proporre le eccezioni, può riproporre una domanda riconvenzionale che comporta un aumento del valore della causa originaria e pagare l’integrazione del contributo unificato.
Esempio: Tizio cita in giudizio Caio per il risarcimento di danni materiali per 20000 € derivanti da un sinistro stradale. Caio si costituisce sostenendo che anche il suo veicolo è stato danneggiato da quello di Tizio da cui pretende un risarcimento pari a 27000 €. In questo caso la proposizione della domanda convenzionale di Caio fa aumentare il valore della causa e perciò questi sarà obbligato a versare l’integrazione del contributo unificato.
Oltre a queste spese, è possibile che nel processo il giudice si avvalga di ausiliari (consulente tecnico d’ufficio) i quali avranno diritto ad una retribuzione.

LA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
L’onere di pagare a carico di chi “chiede” è la regola provvisoria ma non la regola finale. Infatti non sarebbe giusto che la parte coinvolta ingiustamente nel processo debba accollarsi i costi del processo alla pari della controparte. Quindi le spese sono a carico di colui che ha reso necessario il processo o comunque è tenuto a restituirle alla controparte che le aveva anticipate (principio di causalità).
L’art. 91 stabilisce che il giudice, quando pronuncia una sentenza con cui chiude il giudizio, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra, liquidando l’insieme delle spese. Ciò significa che il giudice liquida le spese processuali alla fine di ogni grado di giudizio. Di conseguenza, il giudice di primo grado liquiderà le spese solo del proprio grado di giudizio. Il giudice d’appello liquiderà le spese relative al suo grado di giudizio ed anche quelle del giudizio di primo grado (principio di globalità).
Tuttavia vi sono ipotesi particolari in cui la liquidazione è fatta:
• Dalla Corte di Cassazione all’esito del regolamento di competenza;
• Dal giudice che abbia rigettato la richiesta di un provvedimento cautelare;
• Dal giudice che abbia concesso un provvedimento cautelare.

LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
La liquidazione delle spese prevede che ciascun difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, debba unire al fascicolo la “nota spese” indicando in modo specifico le spese e gli onorari. Presa visione di tale nota, il giudice dovrà liquidare le spese a favore della parte destinataria degli effetti degli atti processuali. Tuttavia il difensore può chiedere al giudice di liquidare le spese direttamente in suo favore qualora questi dichiari di aver anticipato le spese e di non aver ancora riscosso gli onorari che gli competono.

LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Il principio di causalità è smussato attraverso la compensazione delle spese. L’art .92 prevede la compensazione in caso di soccombenza parziale e reciproca. Il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti anche in caso di soccombenza totale di una delle parti “se concorrono i giusti motivi” che devono essere indicati nella motivazione. L’indicazione precisa del giudice di tali motivi consente un controllo maggiore da parte del giudice dell’impugnazione.
In definitiva: compensazione totale vuol dire che tutte le spese restano a carico delle parti. Compensazione parziale significa che una parte viene condannata ad un rimborso parziale delle spese sostenute dall’altra parte. Infine resta il limite per cui è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa.

LA CONDANNA AI DANNI: LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA
Diversa dalla condanna alle spese è la responsabilità aggravata prevista dall’art. 96. In questo caso non si tratta di regolare i costi attraverso la compensazione ma di un vero e proprio risarcimento danni per fatto illecito. L’illecito sta nell’aver abusato dello strumento del processo che diviene la fonte della responsabilità.
Le forme di responsabilità aggravata sono:
•Il primo comma dell’art 96 sanziona il fatto di aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. È il caso in cui chi ha agito o resistito in giudizio mostrando di sapere di avere sicuramente torto ma ha usato tutti i mezzi processuali per ritardare l’altrui vittoria. La legge prevede che, su istanza di parte, il giudice possa condannare l’avversario ad un risarcimento quantificato d’ufficio dallo stesso giudice;
•Il secondo comma dell’art. 96 prevede una serie di ipotesi di responsabilità aggravata:
1.chi abbia attuato un provvedimento cautelare a tutela di un diritto poi dichiarato inesistente;
2.chi abbia trascritto ipoteca giudiziale a tutela di un credito poi dichiarato inesistente;
3.chi abbia iniziato un processo esecutivo per la tutela coattiva di un diritto poi dichiarato inesistente.
A giudicare la responsabilità aggravata è competente solo il giudice che ha pronunciato nel merito della controversia e, di conseguenza, le eventuali domande vanno proposte davanti a tale giudice.

LE SPESE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Una forma particolare di condanna alle spese per responsabilità aggravata è quella che interessa il giudizio davanti alla Corte di Cassazione. La Corte, oltre alla pronuncia sulle spese, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari. Si tratta di un particolare tipo di responsabilità aggravata in quanto si caratterizza per il fatto che non richiede l’accertamento dell’esistenza di un danno. Per la condanna è sufficiente accertare al colpa grave di colui che ha ricorso o vi ha resistito.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.

PAROLE CHIAVE:

spese processuali