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Categorie di Tributi


 Sui manuali si dice normalmente che il tributo o è un’imposta, o è una tassa, o è un contributo speciale, o è un monopolio .

1) IMPOSTA (= FORMA DI TRIBUTO ATTUALMENTE PIÙ DIFFUSA) - Non deve essere confusa con la prestazione patrimoniale imposta: all’interno della macro categoria delle prestazioni patrimoniali imposte, vi sono anche i tributi, di cui una sotto categoria è l’imposta!
È giusto dire, per progressiva approssimazione, che l’imposta, in senso tecnico, è una PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA; il suo tratto caratterizzante è quello di essere un prelievo/un’entrata tributaria CHE, PUR SERVENDO A FINANZIARE LA SPESA PUBBLICA, NON È CORRELATA DIRETTAMENTE ALL’UTILIZZO DI UN PARTICOLARE SERVIZIO PUBBLICO; IN PARTICOLARE, quasta specie di tributo COLPISCE forme/manifestazioni di ricchezza non collegate direttamente con la fruizione di servizi pubblici, quali sono IL REDDITO E/O IL PATRIMONIO E/O I CONSUMI.
ESEMPIO 1: Le imposte sui redditi hanno lo scopo ultimo di far funzionare gli ospedali, le strade, …, quali servizi pubblici che determinano un’ingente spesa pubblica; tuttavia, il denaro prelevato con queste imposte non è riscosso quando si va in ospedale e/o quando si usa la strada: anche se c’è un collegamento economico finanziario indiretto tra l’imposta ed l’utilizzo del servizio pubblico, non c’è un collegamento diretto ed immediato!
ESEMPIO 2: L’IVA (=Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta, perché è pagata in relazione all’acquisto di beni/ai consumi, quale forma di ricchezza che - come si è detto - è colpita esclusivamente dalle imposte! A prima vista, può sembrare una tassa, poiché, avendo presente il concetto di servizio divisibile, ogni volta che si compra un bene, l’acquirente compie un’operazione divisibile; tuttavia, andando più a fondo, la tassa è un quantum che il contribuente paga perché sta ottenendo un servizio pubblico, mentre l’IVA si paga su qualunque prestazione e non solo sui servizi pubblici!
Nel linguaggio comune (dei quotidiani e non solo), i concetti di imposta e di tassa sono utilizzati come sinonimi in modo confuso, ma tecnicamente sono due concetti giuridici di contenuto diverso!
ESEMPIO: La differenza dell’imposta rispetto alla tariffa dell’elettricità (intesa quale servizio pubblico essenziale, dal punto di vista dell’obbligato che ne fruisce, perché, se il privato vuole la corrente elettrica, si può rivolgere esclusivamente all’ENEL) è palese, indipendentemete dal fatto che quest’ultima prestazione patrimoniale sia o meno una tassa; infatti, la bolletta dell’ENEL ammonta ad una certa somma proporzionale al tot di energia elettrica consumata e, pertanto, è del tutto evidente che non si tratta di un’imposta!

2) TASSA (= FORMA DI TRIBUTO STORICAMENTE PIÙ RISALENTE, SUCCESSIVA SOLO ALLE PREDE BELLICHE NEI PAESI NEMICI ED ALLA VENDITA DI TITOLI IMMOBILIARI, SEMPRE AL FINE DI FINANZIARE LA GUERRA) - È giusto dire, per progressiva approssimazione, che la tassa, in senso tecnico, è una PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA; il suo tratto caratterizzante è quello di essere un prelievo/un’entrata tributaria percepita/RISCOSSA/pagata, IN QUANTO DIRETTAMENTE COLLEGATA CON LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO da parte del cittadino obbligato a pagarla.
Tuttora problematica e senza univoco orientamento è la distinzione tra tassa e corrispettivo pubblico, quale tematica che appassiona i giuristi tributari da circa 50 anni ; infatti, le tasse sono la forma di tributo più ambigua, essendo riscosse nei confronti di un privato che, avendo richiesto ed ottenuto un servizio pubblico, è costretto a pagare detto corrispettivo: le tasse sono ambigue perché assomigliano al prezzo pagato da un cliente!
È evidente che le tasse, essendo prestazioni patrimoniali imposte, sono oggetto di costrizione e, perciò, un confine approssimativo consta nel fatto che, se l’obbligato non è in condizione di soggezione/è in condizione di sostanziale libertà, non si tratta di prestazione patrimoniale imposta e, di conseguenza, non si tratta di tassa, bensì si tratta di corrispettivo pubblico; allo stesso tempo, trattandosi di una sottocategoria di tributi, diversamente dal corrispettivo pubblico, sono riscosse in adempimento ad un dovere di solidarietà ex art. 53.1 della Costituzione (cfr definzione in positivo di tributo di cui di seguito).
Tuttavia, all’interno delle prestazioni patrimoniali imposte, alcune sono tasse e altre sono prestazioni patrimoniali imposte ulteriori e diverse dalle tasse: mentre, verso l’alto, è facile distinguere la tassa dall’imposta (secondo le rispettive definizioni di cui sopra), la distinzione è difficile e complessa verso il basso, perché, sotto la tassa, c’è qualcosa di imposto che non è tassa!
ESEMPIO: La tassa di concessioni cooperative, quali la licenza di telefonia mobile (Chi vuole accedere come concessionario al servizio di telefonia paga un certo tributo), è correlata col servizio di concessione; tuttavia, anche il biglietto, che si paga per essere trasportati dall’autobus, è correlato ad un servizio pubblico, quale è il trasporto, ma è un corrispettivo pubblico e, perciò, non è una tassa.
La tesi prevalente nella dottrina tributaria sostiene che le tasse sono prestazioni patrimoniali imposte riscosse a fronte di un servizio, QUALORA DETTO SERVIZIO RAPPRESENTI IL NUCLEO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI/DELLE FUNZIONI DEL SOGGETTO PUBBLICO (= Servizi pubblici più importanti, perché riguardano il nucleo principale dell’attività pubblica dello Stato - Si tratta di un concetto giuridico relativo e variabile nel tempo).
ESEMPIO 1: La giustizia e/o la sicurezza pubblica rientrano nel novero dei servizi pubblici più importanti per lo Stato/dei poteri pubblici essenziali per lo Stato e, di conseguenza, è certo che le prestazioni patrimoniali imposte riscosse in correlazione ad essi sono tasse!
ESEMPIO 2: Il prezzo del biglietto dell’autobus è un prezzo che, pur essendo riscosso ed amministrato da un soggetto pubblico (poiché non è determinato in base a tariffe di mercato) e servendo al finanziamento della spesa pubblica per il servizio di trasporto (anche se non copre l’intero costo del servizio di trasporto), non è una tassa, perché riguarda il trasporto pubblico, quale servizio che non rientra nel nucleo essenziali delle funzioni statali.

3) CONTRIBUTO SPECIALE (= CONCETTO INTERMEDIO TRA IMPOSTA E TASSA) - È giusto dire, per progressiva approssimazione, che la tassa, in senso tecnico, è una PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA; il suo tratto caratterizzante è quello di essere un prelievo/un’entrata tributaria percepita/RISCOSSA/pagata IN RELAZIONE AD UN SERVIZIO PUBBLICO NON DIVISIBILE, IN QUANTO A FAVORE DI UNA CERTA COLLETTIVITÀ DI SOGGETTI OBBLIGATI e, perciò, non individuale, ma collettivo: poiché non si può quantificare la percentuale/la frazione individuale di servizio pubblico usufruito da ciascun membro obbligato di detta collettività, la spesa pubblica in proposito è divisa equamente (secondo criteri di riscossione ad hoc del contributo speciale) tra tutti i soggetti obbligati.
ESEMPIO: La tassa di concessione è pagata dall’obbligato in relazione ad una quota di servizio corrispettiva da parte del soggetto pubblico, ben individuabile dallo stesso obbligato; al contrario, qualora una regione, al fine di bonificare un certo territorio, abbia bisogno di costruire opere edili, quali argini e/o dighe, per finanziare tale attività la regione stessa chiede un contributo speciale ai privati, che, pur essendo correlato al servizio pubblico della costruzione di opere edili pubbliche, tuttavia, non è individuabile, in termini quantitativi, dagli stessi privati obbligati.

4) MONOPOLIO - Secondo un’orientamento dottrinale non del tutto pacifico, SE IL SOGGETTO PUBBLICO GESTISCE un servizio O VENDE beni (quali, ad esempio, le sigarette) IN REGIME DI MONOPOLIO, ESSENDO SVINCOLATO DALLA LOGICA DI MERCATO, POTRÀ IMPORRE UN PREZZO SUPERIORE AL PREZZO DI MERCATO, DI CUI, mentre una parte è costituita dal prezzo di mercato (= costo di produzione + lucro/guadagno commerciale), L’ULTERIORE QUID PLURIS ha natura tributaria/È UN’ENTRATA TRIBUTARIA, poiché va a vantaggio del soggetto pubblico stesso, senza avere giustificazione economica (poiché non è il corrispettivo remunerativo di un servizio)!
CHE COSA DISTINGUE IL TRIBUTO NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE? Queste quattro categorie di tributi (di cui qui sopra) hanno un elemento in comune, caratterizzante ed unificante la nozione di tributo.
Intanto, quale definizione in negativo, i tributi non sono prezzi/corrispettivi riscossi secondo la logica di mercato: è chiaro che, quando lo stato preleva l’imposta sui redditi di una persona fisica, tale obbligata non è il mercato; allo stesso tempo, i tributi non sono corrispettivi riscossi in regime di prezzo amministrato o calmierato, quali prezzi pubblici di favore nei confronti dei cittadini obbligati al loro pagamento (come, ad esempio, il biglietto dell’autobus).
Secondariamente, quale ulteriore definizione in negativo, i tributi non sono una sanzione punitiva: ad esempio, anche la multa è una prestazione patrimoniale imposta, ma non è un tributo, perché la multa serve a punire; allo stesso tempo, i tributi non sono una sanzione risarcitoria: infatti, i propri guadagni non sono un fatto illecito, da punire con le tasse!
Parallelamente, quale definizione in positivo, ex art. 53.1 della Costituzione, i tributi sono prestazioni patrimoniali imposte richieste all’obbligato per ragioni di solidarietà/in adempimento ad un dovere di solidarietà nei confronti del corpo sociale cui appartiene; in particolare, l’art. 53.1 della Costituzione statuisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, il che, quasi unanimamente in dottrina, è inteso come esplicazione del dovere di solidarietà, poiché l’art. 53.1 della Costituzione è una specificazione dell’art. 2 della Costituzione, che statuisce che il cittadino è tenuto ad “adempimento dei doveri inviolabili di solidarietà politica, economica e sociale”, di cui uno è proprio il pagamento dei giusti tributi.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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