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Gli Accertamenti Bancari

Gli Accertamenti Bancari


Abbiamo già detto che vige il principio di trasparenza delle Banche. Una regola strana e bizzarra dell’ordinamento tributario la troviamo nell’art. 32 del D.Pr. 600/73 . Questo articolo dice che i dati che risultano dai conti corrente bancari, prelevamenti e versamenti, o il contribuente li giustifica uno per uno, indicandone il beneficiario e dimostrando che non hanno rilevanza reddituale, o altrimenti sono considerati tutti ricavi. Esempio: T versa 1 milione di euro e preleva 1 milione di euro, se T non dice da dove vengono i soldi, da chi li ha avuti e se non dimostra che non sono manifestazioni di reddito, quei 2 milioni vengono considerati come reddito. L’assurdità di questa norma è che vengono considerati come reddito sia i versamenti che i prelevamenti. La questione è andata anche alla Corte Costituzionale che con una motivazione stranissima e fumosissima ha detto che va bene comunque. Talaltro questa norma è considerata dalla giurisprudenza come una presunzione legale: o il contribuente dà la prova contraria o quei dati vengono considerati reddito. Il senso della norma potrebbe stare nel fatto che è evidente che se il contribuente non collabora, non risponde, è perché sta evadendo, però anche se il contribuente sta evadendo, sta evadendo 1 milione e non 2 (secondo l’esempio di prima).

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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