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L’analogia, quale problematica attinente alle fonti del Diritto Tributario

L’analogia, quale problematica attinente alle fonti del Diritto Tributario


È il meccanismo di ampliamento dell’applicazione delle norme giuridiche (di qualunque settore del diritto e, pertanto, anche del diritto tributario), in virtù del quale, qualora manchi la regola ad hoc per il caso/per la fattispecie che s’intende disciplinare, si rende applicabile/si ricorre alla norma che regola il caso/la fattispecie più simile; in particolare, secondo le Pre Leggi/le Disposizioni preliminari al Codice Civile, l’analogia non può essere applicata sia alle norme penali sia alle norme eccezionali, quali tipologie normative non sussistenti entro il diritto tributario, motivo per cui questo divieto di analogia non si applica in materia tributaria.

Nonostante ciò, l’analogia in diritto tributario non è libera, ma, al contrario, è ivi tendenzialmente non applicata, poiché, dato che il presupposto dell’applicazione dell’analogia è il vuoto disciplinare/la carenza di disciplina circa la fattispecie, in materia tributaria, qualora la norma giuridica individui che cosa è tassabile, questo presupposto non si presenta; infatti, rispetto al diritto tributario, una determinata fattispecie è imponibile o non imponibile, motivo per cui, se la legge non prevede come imponibile/tassabile una determinata fattispecie, significa che la legge stessa la considera non imponibile/non tassabile.
Casi eccezionali d’applicazione analogica in materia tributaria sono inerenti, ad esempio, le norme giuridiche sui procedimenti e sui processi tributari.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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