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Nozione e disciplina comune della solidarietà tributaria


La solidarietà tributaria è pressoché simile a quella prevista dal codice civile per cui, trattasi di obbligazione solidale quando tutti i co-obbligati sono tenuti a pagare l’intero: il pagamento da parte di uno di essi produce effetti estintivi dell’obbligazione nei confronti di tutti gli altri.
Aspetto peculiare di tale istituto è nel vantaggio per il creditore di soddisfare il proprio credito per l’intero, rivolgendosi ad uno qualsiasi dei suoi debitori.
Quest’ultimo, una volta adempiuto l’intera obbligazione solidale, potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli altri co-obbligati.
Nel contesto tributario si ravvisano due tipi di solidarietà: paritetica e dipendente.
Nella solidarietà paritetica si rinviene un vincolo di solidarietà nei confronti di più debitori, appunto co-obbligati, in cui è a tutti riferibile la realizzazione del presupposto del tributo, cioè quella fattispecie che denota la capacità contributiva giustificativa del prelievo fiscale ex art 53 Costituzione.
Esempio: sono sottoposti all’imposta di registro in eguale misura le parti di un contratto di compravendita.
Nell’ipotesi della solidarietà dipendente, detta anche responsabilità d’imposta, il legislatore tributario ha unito con un vincolo di solidarietà per il pagamento del tributo, oltre quei co-obbligati che hanno realizzato la fattispecie principale (il presupposto), persone le quali, lungi dall’aver realizzato il presupposto, hanno semplicemente posto in essere un’attività collaterale, detta fattispecie secondaria in quanto denotativa della capacità contributiva.
Con riferimento all’esempio precedente, al pagamento dell’imposta di registro prenderà parte anche il notaio che formalizza la compravendita, anche se non costituente parte contrattuale; in generale, la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento di imposte complementari e suppletive.
La solidarietà dipendente è ravvisabile anche in altri due casi:
1) in materia di imposta sul valore aggiunto: è prevista la responsabilità solidale in capo al rappresentante, residente nel territorio dello Stato italiano (nominato nelle forme previste dall’art 1, comma 4, del DPR 10 novembre 1997, n. 441), di un soggetto non residente, per obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di quest’ultimo (il rappresentato).
2) Nella disciplina della cessione d’azienda: il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
La solidarietà dipendente ha suscitato dubbi sulla sua conformità all’art 53 della Costituzione (che prevede l’imposizione fiscale solo per i soggetti titolari di capacità contributiva); a riguardo la Corte Costituzionale ha ritenuto l’istituto legittimo costituzionalmente purché dettato da ragioni di praticità e conforme al criterio di ragionevolezza.
Le differenze intercorrenti tra le due tipologie di solidarietà non rilevano tanto nei rapporti esterni con il fisco, quanto nei rapporti interni tra i condebitori:
- il diritto di regresso spetta all’obbligato solidale paritetico limitatamente alle parti di debito corrispondenti a ciascuno condebitore; il responsabile d’imposta ha azione di regresso per l’intero.
- Il cosiddetto beneficio di escussione è ammesso solo nell’ipotesi di solidarietà dipendente, per cui si può esigere dal fisco che la riscossione del debito tributario venga rivolta in primis agli altri condebitori e non necessariamente al beneficiario (il responsabile d’imposta). La ratio di tale istituto consiste nel cercare di limitare la responsabilità del co-obbligato che ricopre nel rapporto tributario un ruolo marginale, soggetto non presente in regime di solidarietà paritetica.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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