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I Soggetti del Rapporto Tributario


Le parti del diritto tributario sono: il creditore tributario (Stato ed enti pubblici) e il debitore (ovvero il soggetto passivo).

Il soggetto attivo più importante, anche quantitativamente, è lo Stato; quest’ultimo è così organizzato:
- Ministro delle finanze: esercente funzioni di indirizzo politico.
- Agenzie: rappresentano l’apparato organizzativo per l’amministrazione dei tributi. Le agenzie sono quattro: agenzia delle entrate (avente competenza tributaria generale), agenzia delle dogane (si occupa principalmente dei problemi legati ai dazi doganali), agenzia del territorio (gestisce il catasto), agenzia del demanio (non riferibile al diritto tributario in quanto adibita all’amministrazione dei beni pubblici).
Rileva particolarmente, ai fini tributari, l’Agenzia delle Entrate, persona giuridica di diritto pubblico centrale, con sede a Roma, avente varie articolazioni territoriali detti ‘uffici delle entrate’ (i quali il contribuente adisce per chiarimenti circa problemi di carattere fiscale).

Il soggetto passivo: codice fiscale e domicilio fiscale
La parte passiva del rapporto tributario è essenzialmente rappresentata da: persone fisiche, persone giuridiche in senso stretto, enti non aventi personalità giuridica in senso stretto (come le associazioni non riconosciute, partiti politici, sindacati…).
A ciascun soggetto passivo corrispondono:
- Codice fiscale: espressione alfa-numerica servente all’identificazione del soggetto.
- Domicilio fiscale: attraverso il quale viene individuato il luogo delle notifiche in caso di accertamento tributario e l’ufficio delle entrate locale competente territorialmente.
L’individuazione dello stesso è correlata alla seguente specificazione posta in essere dalle regole tributarie:
- Soggetti residenti in Italia: se trattasi di persone fisiche, il domicilio fiscale corrisponde al luogo in cui il contribuente è iscritto all’anagrafe; per gli enti si fa invece riferimento all’ubicazione della sede legale.
- Soggetti non residenti: indifferentemente dalla loro natura giuridica, il domicilio fiscale coincide con il luogo dove si è prodotto il reddito.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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