Skip to content

Esenzioni ed esclusioni inerenti la non applicabilità del tributo

Esenzioni ed esclusioni inerenti la non applicabilità del tributo


- L’esenzione è l’istituto per cui una fattispecie, rientrante nella definizione del presupposto, non è soggetta alla corrispondente imposizione tributaria: rappresenta l’eccezione all definizione generale di presupposto. Le operazioni esenti prescindono, quindi, dall’obbligo di pagare il tributo ma non dagli ulteriori effetti giuridici riferibili a quest’ultimo.
Nell’ambito delle esenzioni si distingue tra: esenzioni soggettive ed oggettive. Le esenzioni soggettive sono concesse in relazione al contribuente (per esempio le esenzioni tributarie per gli enti religiosi). Le esenzioni oggettive riguardano il bene (per esempio l’esenzione ICI per gli edifici di culto).
L’esclusione ha accezione più radicale, in quanto questa non stabilisce l’eccezione al presupposto, bensì ribadisce il confine dello stesso, ribadendolo.
L'esclusione è una norma che chiarisce il presupposto imponibile specificando ciò che concettualmente ne è al di fuori. L'esenzione è una eccezione: un fatto rientra nella definizione del presupposto, ma ciò non ostante non è imponibile. Sia la fattispecie esente che quella esclusa non scontano il tributo. La prima perché il fatto non rientra nel presupposto, la seconda perché c'è una norma eccezionale che stabilisce che, non ostante rientri nella definizione del presupposto, il tributo non si applica.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.