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Fattispecie sostitutive e ritenute a titolo d’imposta

Fattispecie sostitutive e ritenute a titolo d’imposta


- Le fattispecie sostitutive sono riferibili a quella situazione passibile dell’applicazione di un’imposta in luogo di quella prevista dal rispettivo regime originario.
Esempio: è prevista un’imposizione sostitutiva per le imprese che erogano credito all’artigianato e che non pagano imposte quali l’imposta bollo, l’imposta ipotecaria, catastale, l’imposta di registro…
L’istituto delle ritenute a titolo d’imposta costituisce un diverso modo di applicare la stessa imposta ad una fattispecie tributaria.
Esempio: la ritenuta può essere effettuata sugli interessi dei conti correnti bancari riversati a favore del titolare, come conseguenza della disponibilità concessa alla banca di una certa somma oggetto del c/c.
Siccome tali interessi costituiscono un reddito di capitale, andrebbero dichiarati sul modello 730 e quindi sarebbero suscettibili di tassazione.
Per motivi di praticità, la concretizzazione della tassazione sugli interessi avviene per opera della banca la quale, nel momento in cui paga gli interessi al cliente, trattiene sulla rispettiva somma una quota ‘ritenuta’ a titolo d’imposta.
La differenza intercorrente tra la ritenuta e l’imposta sostitutiva ha natura meramente pratica: laddove una legge stabilisca un’esenzione di una determinata imposta, questa vale anche per la ritenuta corrispondente; tale meccanismo non è estendibile alle imposizioni sostitutive, in quanto trattasi di una tassazione diversa da quella sostituita.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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