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L’accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto


La disciplina dell’accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto risulta assai simile a quella propria delle imposte sui redditi e in particolar modo alla procedura di accertamento dei redditi determinabili sulla base delle scritture contabili.
Ci limiteremo, pertanto, ad operare una sintesi delle varie disposizioni, avendo cura di porre in risalto i principali tratti peculiari e differenziali:

1. anche in ordine all’imposta di cui trattasi è dato distinguere tra accertamento in rettifica e accertamento d’ufficio, da un lato, e accertamento contabile ed extracontabile, dall’altro.
In particolare, l’accertamento in rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere operato su base analitico contabile, ossia mediante la puntuale rettifica dei singoli elementi rilevanti in vista della determinazione dell’imponibile.
Anche in materia di imposta sul valore aggiunto l’accertamento analitico contabile può essere basato sugli studi di settore secondo la disciplina già illustrata.
Quanto all’accertamento extracontabile, esso consiste nella ricostruzione in via sintetica (non analitica) dell’ammontare complessivo imponibile e dell’aliquota applicabile; ricostruzione, dunque, effettuata prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze contabili ed operata sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio con facoltà per quest’ultimo di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
All’accertamento sintetico extracontabile è dato ricorrere sia in caso di omissione o nullità della dichiarazione, sia allorquando, pur essendo stata questa presentata, sussistano le ipotesi di mancata tenuta, di rifiuto di esibizione e di sottrazione all’ispezione dei registri e delle altre scritture contabili obbligatorie, nonché l’ipotesi di inattendibilità nel loro complesso delle scritture medesime;

2. del pari è riconosciuta in materia di IVA la facoltà dell’amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti integrativi o modificativi e ad accertamenti parziali.
I presupposti e i limiti di entrambi questi tipi di accertamento risultano sostanzialmente coincidenti con quelli operanti sul terreno delle imposte sui redditi.
Giova da ultimo precisare che hanno una connotazione del tutto particolare gli accertamenti previsti dalle disposizioni contenute negli artt. 54 e 55 d.p.r. 600/73; in forza di tali norme, qualora vi sia pericolo per la riscossione delle imposte, l’ufficio può rispettivamente procedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale:
a. all’accertamento analitico contabile delle imposte non versate;
b. oppure all’accertamento induttivo extra contabile per la frazione di anno già decorso.
In entrambi i casi l’accertamento è contrassegnato dalla sua effettuazione in epoca cronologicamente anteriore alla presentazione della dichiarazione e, inoltre, dalla possibilità che esso faccia riferimento non all’intero periodo di imposta bensì ad una porzione dello stesso;

3. gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante appositi avvisi che devono essere notificati, a pena di decadenza, i primi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo quello in cui è stata presentata la dichiarazione e i secondi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Per gli accertamenti analitico contabili, i relativi avvisi devono indicare specificamente a pena di nullità gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni sui quali è fondata la rettifica, nonché i relativi elementi probatori.
Quando trattasi di accertamenti induttivi extracontabili, nei relativi avvisi devono essere indicati, sempre a pena di nullità, l’imponibile determinato dall’ufficio, le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni del ricorso a siffatto metodo di accertamento;

4. anche per l’imposta sul valore aggiunto sussiste la possibilità di definire l’accertamento mediante adesione secondo la disciplina già illustrata a proposito delle imposte sui redditi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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