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Le plusvalenze patrimoniali


Le plusvalenze derivano da beni diversi da quelli che generano ricavi: può trattarsi di beni strumentali, dell’azienda, o di altri beni (i beni cosiddetti patrimoniali).
Anche i titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie generano plusvalenze tassabili.
Ogni bene relativo all’impresa ha un “valore fiscalmente riconosciuto”: la differenza tra tale valore e quello di mercato non è, di per sé, fiscalmente rilevante, fino a che resti latente e non si realizzi uno degli eventi che la rendono rilevante.
Gli eventi che rendono tassabile la plusvalenza sono i seguenti    
a. il realizzo mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento, o conferimento in società;
b. il distacco del bene mediante assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
c. il trasferimento all’estero della sede dell’impresa o della residenza dell’imprenditore, con perdita della residenza fiscale italiana.
La plusvalenza risulta tassabile tutte le volte che viene a cessare il legame tra attività di impresa e bene plusvalente.
Infine, nel caso di trasferimento all’estero, le plusvalenze sono tassate perché il bene fuoriesce dalla sfera impositiva dell’ordinamento italiano.
Vediamo, ora, come si calcola il valore imponibile.
La plusvalenza è la differenza tra un valore finale ed un valore-base.
Il valore-base è dato dal “valore fiscalmente riconosciuto”, ossia dal costo del bene che non sia stato ancora ammortizzato.
Occorre ricordare che i beni strumentali sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per un valore pari al costo; tale valore decresce per effetto degli ammortamenti; il valore di bilancio di un bene, quindi, è pari alla differenza tra costo e ammortamenti, ossia è pari al costo non ammortizzato.
Il valore finale, in caso di “realizzo”, è dato dal corrispettivo; se non c’è un controvalore, si considera il cosiddetto valore normale.
Le plusvalenze “realizzate” possono fruire di una norma di favore: concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, nell’esercizio di competenza o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto).    
La rateizzazione è consentita, però, solo per i beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni ed è attuata con il meccanismo delle variazioni.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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