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Caratteristiche degli atti di controllo


Gli atti di controllo sono rientrati nella categoria di atti amministrativi semplici espressione di un mero accertamento, spesso solo di tipo tecnico (visti, registrazioni, immatricolazioni..).
Un es. ne è l'atto di approvazione, inteso come manifestazione di volontà, cioè provvedimento con il quale si sottopone a verifica l'atto di altra amministrazione al fine di approvarne la legittimità ed il merito. Il regolamento di interessi contenuto nell'atto controllato, ulteriormente oggetto di ponderazione da parte dell'amm.ne, che in sede di approvazione tende alla difesa di particolari e superiori interessi che l'ente controllato non aveva di mira. Questa nuova ponderazione viene funzionalizzata alla tutela di un diverso interesse pubblico primario, di cui l'amministrazione agente provvede alla cura nell'esercizio discrezionale di un suo specifico potere amm.vo (di controllo).
All'approvazione sono sottoposti i contratti della p.a., cioè atti tipicamente negozi giuridici; identicamente, taluni atti normativi di enti pubblici (regolamenti, statuti) sono altre sicure fattispecie non provvedimentali, verificate tramite il provvedimento di approvazione.
Alla figura dell'approvazione è accomunata quella dell'omologazione, quando essa si esprime con l'identica connotazione di un controllo che si estende, oltre la legittimità, alla verifica del merito dell'atto controllato (oggi, comunque molte situazioni tipiche e di poco spessore riguardanti l'omologazione, si fanno rientrare nell'approvazione).
Il provvedimento di approvazione si presenta arricchito da una serie di clausole che ne subordinano l'operatività, soprattutto al fine di condizionare l'efficacia dell'atto, così approvato, all'effettivo recepimento delle clausole, quali modifiche suggerite dall'amm.ne di controllo.
Ma anche il rifiuto di un mero atto di controllo può integrare un provvedimento negativo, sempre di controllo: l'esempio più frequente è quello delle autonomie locali. Infatti se il controllo di legittimità, anziché concludersi in una presa d'atto, si manifesta in una verifica negativa sulla conformità dell'atto rispetto al suo schema legale, l'autorità di controllo provvede all'annullamento del medesimo.
L'atto di annullamento può essere ricondotto alla categoria dei provvedimenti di secondo grado.
Mancando l'omologazione con cui s'immatricolano o si registrano determinati prodotti, può intervenire l'ordine che, quale divieto, impedisce la fabbricazione o la commercializzazione.
Anche in questo caso il mancato accertamento, mediante il semplice atto di controllo, innesca l'emanazione di altro atto, che segue un modello più propriamente provvedimentale, inquadrabile cioè nella tipologia degli ordini o dei provvedimenti di secondo grado.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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