Skip to content

Caratteristiche del provvedimento tardivo e l'atto soppressorio


Problema dell’eventuale validità di un provvedimento tardivo, cioè emanato dalla p.a. dopo l’intervenuta maturazione del termine. Bisogna verificare se il decorso del tempo fissato dal legislatore senza la p.a. provveda, comporti o meno la decadenza della stessa dall’esercizio del potere.
    
Dottrina più recente. Partendo dalla distinzione tra termini ordinatori e perentori, ha distinto 2 fattispecie:

Procedimenti di parte, in cui il termine posto a favore dell’istante non ha natura perentoria, l’obbligo di provvedere sull’istanza perdurerebbe anche dopo la scadenza del termine fin quando sussiste l’interesse del privato ad ottenere il provvedimento. Dunque, il superamento dei tempi procedimentali non inciderebbe sulla validità o esistenza del provvedimento determinando solamente un problema di responsabilità per il ritardo nell’adempimento.

Procedimenti d’ufficio, dato che il termine ha carattere potestativo (o perentorio), il superamento dei tempi procedimentali assumerebbe il significato di fatto impeditivo (decadenza dell’esercizio del potere), con la conseguenza che il provvedimento tardivo, in quanto emanato in carenza di  potere, risulterebbe radicalmente nullo.
    Questa conclusione, sebbene coerente con l’impostazione “privatistica”, non può essere     condivisa in quanto muove dalla premessa già criticata, che il termine finale del     procedimento abbia natura perentoria.

Poiché si è dimostrato che il termine finale del provvedimento ha natura comminatoria ne consegue che il superamento dei tempi procedimentali non consuma il potere di provvedere della p.a., né  il provvedimento tardivo può considerarsi nullo.
Esso è comunque manifestazione della doverosità di provvedere, obbligo che persiste in capo alla p.a. anche dopo la scadenza del termine conclusivo del procedimento.
Ovviamente il provvedimento tardivo lede un termine comminatorio fissato per legge o per regolamento e perciò inficia la validità sia nei procedimenti d’ufficio che in quelli su istanza di parte. Infatti si tratta di una atto illegittimo, che può essere impugnato dal destinatario in quanto adottato fuori termine.
In definitiva, la sua sopravvivenza giuridica è lasciata alla volontà di chi trae interesse o meno a mantenere l’assetto introdotto con il provvedimento, salvo il diritto al risarcimento del danno per il ritardo con cui si è adempiuto all’obbligo di provvedere.

PROVVEDIMENTO TARDIVO ≠  ATTO SOPRASSESSORIO
(Spesso utilizzato dalla p.a. quale tipico escamotage per eludere l’obbligo di provvedere. Non sussiste più, dopo l’entrata in vigore della lex sul procedimento).
La mancanza di un atto endoprocedimentale, indispensabile per il procedimento principale, richiesto e non versato, comporterà sempre l'emanazione di un provvedimento negativo e non di un atto soppressorio: rinviando ogni regolamento di interessi, costituisce un illegittimo superamento del termine finale.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.