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Definizione di indennizzo automatico


La norma persegue un duplice obbiettivo:
Il campo di applicazione di questa disposizione è circoscritto ai procedimenti avviati su iniziativa di parte in cui l’interessato vanta, in genere, situazioni soggettive di tipo pretensivo: quindi: accelerazione dei tempi ed effettività dei termini procedimentali.

Indennizzo: “prestazione in denaro con funzione compensativa, dovuta in presenza di un danno non antigiurico”, infatti l’ordinamento prevede la possibilità di erogare un indennizzo per rispondere ad un’esigenza di giustizia sostanziale, riequilibrando il pregiudicato subito legittimamente dal privato a fonte di un beneficio concreto della collettività. Si parla di responsabilità da atti leciti o legittimi,  poiché in tali ipotesi non si verifica un danno ingiusto, cui l’ordinamento reagisce con il risarcimento, ma una modificazione della sfera giuridica di 2 soggetti, con incremento dell’uno a carico dell’altro.
L’obbligazione indennitaria è perciò prevista in funzione di una composizione di interessi e discende dalla esigenza di garantire un giusto corrispettivo al soggetto la cui sfera giuridica sia stata sacrificata per il prevalere di un diverso e superiore interesse.


RISARCIMENTO

INDENNIZZO
Strumento di reintegrazione completa della sfera giuridica violata.

Conduce ad un risultato inferiore rispetto alla perdita subita, che viene “ristorata” solo in parte con una somma congrua.


L’indennizzo previsto dalla lex Bassanini prevede specifici ambiti in cui applicare tale misura di ristoro (vedi pag. precedente):

1.Le vicende concernenti il mancato rispetto del termine attengono al procedimento e alle situazioni giuridiche ad esso relative;
2.- 3)   Concernono situazioni sostanziali e non meramente procedimentali.



Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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