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Caratteristiche della Ratifica


La ratifica è riconducibile, quale ulteriore gemmazione del principio di conservazione, al riesame compiuto per convalescere un provvedimento di primo grado affetto da uno stato invalidante la sua legittimità, cioè il difetto di competenza.
È opportuno ricordare che l'incompetenza relativa, quale vizio di legittimità del provvedimento amm., si articola sia sulla titolarità del potere che sulla titolarità dell'esercizio del medesimo: competenza e legittimazione, anche nella loro possibile disarticolazione, costituiscono i fattori sui quali può ingenerarsi la situazione invalidante (incompetenza come uno dei tre vizi). È quindi un errore limitare l'operatività della ratifica solo alla prima ipotesi del vizio di competenza, quando cioè l'autorità agente si presenta chiaramente priva e di competenza e di legittimazione, sicché il suo atto risulta trasparentemente viziato.
Il procedimento è parimenti invalido anche nel caso in cui l'amm. procedente abbia sì la legittimazione ad agire, come nei richiamati casi dei provvedimenti d'urgenza, ma è carente della corrispondente competenza; il ruolo funzionale della ratifica, pure in questa seconda fattispecie, si presenta identico perché unitaria ne è la finalità: eliminazione della situazione invalidante la competenza.
Egualmente unitario si rileva il potere di ratifica che sempre e solo spetta all'organo che sarebbe stato competente se avesse potuto (o dovuto) provvedere di primo grado: non vi potrebbe essere nessun altra sostituzione, specie da parte dell'autorità gerarchicamente superiore.
Il potere di ratifica è dunque diretto all'eliminazione del vizio di competenza: "far proprio l'atto" è l'effetto proprio della ratifica.

Potere e provvedimento di ratifica

Il potere di ratifica può legittimamente essere esercitato per superare un vizio di incompetenza relativa: l'incompetenza assoluta è fuori dalla sua portata: ciò che è nullo non può essere ratificato!
Con riferimento al provvedimento di ratifica devono richiamarsi i requisiti che si sono individuati per il provvedimento convalida: dottrina e giurisprudenza sono concordi nel richiederli anche per la ratifica che, come provvedimento espresso, concluderà il procedimento di riesame.
In caso d'urgenza: 2 fattispecie: A) la situazione tempestiva di una situazione d'urgenza non può essere affrontata con la convocazione dell'organo collegiale competente; ex lege, provvede un altro organo, sì legittimato ma incompetente (es. nella normativa degli enti locali: delibere d'urgenza della giunta comunale adottate con i poteri del consiglio); B) l'organo competente non è in grado di provvedere perché ne è inceppato il suo normale funzionamento: ad es. consiglio di facoltà è venuto meno un numero sufficiente di docenti. I provvedimenti verranno adottati dal preside in carica.
Nella prima ipotesi l'organo competente (generalmente collegiale..) procederà in sede di ratifica alla valutazione delle ragioni d'urgenza nella seduta immediatamente successiva all'emanazione dell'atto che si intende ratificare; nella seconda si procederà a sottoporre a ratifica  l'atto diversamente adottato, appena ricostituito l'organo competente nella sua funzionalità.
Nel provvedimento di ratifica la valutazione ponderativa non potrà limitarsi alla sola percezione delle ragioni d'urgenza, ma si dovrà soprattutto esprimere in ordine all'interesse dell'amm. circa l'eliminazione della situazione invalidante il provvedimento di primo grado, sottoposto al riesame. La rimozione conservativa del vizio di competenza è la vera ed unica finalità della ratifica.
Circa gli effetti: temporalità ex tunc, in cui si traduce il far proprio l'atto invalido da parte dell'organo competente, che con la ratifica sembra provvedere ora per allora. Gli effetti della ratifica retroagiscono sì da congiungere la ratifica con l'atto ratificato senza soluzioni di continuità.
Quando la ratifica interviene per eliminare l'atto invalido perché emanato da un organo incompetente (privo di competenza o legittimazione all'esercizio del potere): in questo caso il terzo può trovarsi in una situazione soggettiva pretensiva simile a quella della convalida. Le situazioni pretensive non possono consolidarsi quando l'atto che si vuole ratificare è stato adottato in termini d'urgenza da un organo sì competente, ma comunque legittimato ad provvedere: la temporalità dovrebbe impedire al terzo il consolidarsi di situazioni soggettive tali da essere considerate un limite per l'effetto retroattivo del provv. di ratifica.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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