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La riferibilità del provvedimento invalido dell'atto

La riferibilità del provvedimento invalido dell'atto


Tutto il sistema di reazione esaminato sinora è stato congegnato come configurazione del riesame di un provvedimento amm. di primo grado, sottolineandone il collegamento binario con un altro procedimento e provvedimento di secondo grado. Tra tali 2 procedimenti e provvedimenti si dovrebbe concludere il riesame: non pare credibile una ulteriore serie procedimentale in cui incanalare il riesame del riesame.
L'unico rimedio prevedibile è quello contro l'invalidità  del provvedimento di secondo grado, conclusivo del procedimento di riesame: l'invalidità del medesimo costituisce uno stato viziante l'atto di annullamento, di revoca o di abrogazione, invalidità che potrà essere rimossa solo facendo ricorso di nuovo al potere di annullamento, esercitabile d'ufficio da parte dell'amm. già procedente.
Siffatto annullamento in questo ultimo grado (il terzo!) ubbidisce a tutte le regole procedimentali  incontrate nel suo secondo grado di procedimento. Pur mancando qualsiasi previsione normativa è da ritenersi che questo terzo grado sia ultimo della serie di riesame.
 Rimane incerta la riferibilità del sistema di riesame previsto per il provvedimento invalido dell'atto, di natura non provvedimentale, viziato. Siamo in presenza di atti vincolati in quanto viziati in quanto espressione di un esercizio non discrezionale di un potere amm. la difficoltà di applicare misure reattive sorte specificamente per revisionare il provvedimento viziato, con un successivo procedimento di secondo grado, anch'esso chiaramente permeato da un alto coefficiente di discrezionalità, nella valutazione congruamente ponderata dell'interesse pubblico.
L'atto non provvedimentale, peraltro, può risultare affetto da stati viziati invalidanti la sua legittimità formale, mancando la possibilità dell'insorgenza di un eccesso di potere o a maggior ragione, di un vizio attinente il merito. Infatti l'opportunità è riferibile solo ai provvedimenti amm. sicché per gli atti non avrebbe alcun senso un riesame, in sede di autotutela, tendente alla revoca dei medesimi (es. un parere può essere completo o no, approfondito o superficiale, esatto o errato, ma mai più o meno opportuno).
Si pone pertanto nei confronti dell'atto amm. illegittimo, il problema di un suo annullamento o abrogazione, nel caso in cui l'antigiuridicità sia derivata da circostanze invalidanti sopravvenute. In questi casi, gli schemi dell'annullamento o abrogazione possono essere riutilizzati anche per il riesame dell'atto illegittimo.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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