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La volontà pattizia e i vizi dell'accordo


Patologia dell'accordo: ai tradizionali vizi del provvedimento si aggiungono i vizi emergenti nella formazione della volontà pattizia. Fermiamo l'attenzione sui secondi: in primis l'accordo si forma per volontà espressa delle parti. La formazione della volontà pattizia può subire la presenza dei classici vizi della volontà consensuale.
Unica ipotesi disciplinata dalla legge generale (relativamente alla presenza nell'accordo degli elementi essenziali): è la comminatoria della nullità per gli accordi conclusi senza forma scritta.
È richiamabile per l'accordo quanto stabilito per la disciplina civilistica: il contratto è annullabile se la volontà è viziata da:
_ ERRORE: vizio ricorrente attesa la scarsa professionalità dei nostri funzionari pubblici;
_ VIOLENZA: minaccia di un male ingiusto e notevole che una parte fa all'altra;
_ DOLO: in senso oggettivo: raggiro, inganno, artificio tale da indurre il deceptus a concludere un accordo che altrimenti non avrebbe concluso o concluso a condizioni diverse.

Distinzione fondamentale del DOLO

_  come vizio del consenso: l'attività antigiuridica viene ad intaccare la libera formazione del volere;
_ come elemento psicologico del fatto illecito: qui il dolo è intenzione di provocare un evento dannoso: si esaurisce in una semplice condotta antigiuridica. L'accertamento giudiziale del dolo come elemento psicologico del reato legittima l'amm. lesa soprattutto al risarcimento del danno patrimoniale e morale. L'annullamento dell'accordo è riconducibile poi all'eccesso di potere per sviamento: vizio classico della legittimità.  

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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