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Art. 114 L'accrodo ad esecuzione continuata o periodica


ART. 114 . L'usura del tempo può intaccare l'accordo ad esecuzione continuata o periodica.  
La sua sorte si confronta con l'autotutela dell'amm. stipulante l'accordo stesso, i cui poteri sono diretti a garantire sempre una costante cura dell'interesse pubblico primario.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amm. può recedere dall'accordo (diritto potestativo di recesso): la doverosità indiscutibile del potere di recesso riconduce lo stesso tra i mezzi di autotutela del soggetto pubblico.
La deroga prevista dalla legge generale fa si che il potere di recesso si sostituisca integralmente al potere di revoca. La sostituzione si giustifica:
_ per specialità del recesso rispetto al più generale rimedi della revoca;
_ identità del motivo che legittima l'esercizio di entrambi gli istituti;
_ il recesso prevede l'indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi in danno al privato.
(la revoca è priva di forma risarcitoria)
Indennizzo: privo di finalità risarcitorie, in quanto si verifica solo in funzione del ripristino della situazione di equilibrio patrimoniale, che con il recesso viene alterata.
Solo la valutazione equitativa del giudice serve ad apprezzare l'entità del pregiudizio caso per caso, alla luce del principio di buona fede.
La natura pubblicistica del recesso (previsto dalla legge generale), comporta che l'esercizio di tale potere di autotutela si estrinsechi in uno specifico provv. amm (motivato per trasparenti ragioni di garanzia dell'amministrato).
La motivazione: deve indicare i motivi di pubblico interesse sopravvenuti all'accordo; inoltre deve essere congrua nel quantificare in una somma di denaro l'indennizzo (quale ripristino patrimoniale).

Importante: il recesso non è applicabile agli accordi di programma o organizzativi (organizza le attività dei soggetti pubblici, non le esprime in provvedimenti ovvero accordi): ciò che sta a significare il giustificato accostamento del recesso alla revoca, quale potere speciale, in deroga alla revoca stessa, esercitabile solo verso quelle figure pattizie determinanti il contenuto di un provvedimento ovvero sostitutive del medesimo.   

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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