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Legge 142/1990 , riforma delle autonomie locali


Successivamente al 1990 l'utilizzo di strumenti convenzionali nei rapporto fra le p.a. diventa oggetto di previsioni di carattere generale. La legge di riforma delle autonomie locali (142/1990) dedica un intero capo alle forme associative e di cooperazione fra le diverse amm (es. convenzioni, con le quali province e comuni possono coordinare le modalità per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati). Figura generale di accordo di programma: utilizzabile in tutti i casi in cui la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi, richieda l'azione integrata di più amm.
"Le p.a. possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (l. 241/90). Questo dettato si limita a consentire gli accordi,senza prefissarne contenuti e requisiti: ha disorientato le amm.
la scarsità di attuazioni concrete della disposizione ha indotto il legislatore negli anni successivi a disciplinare ipotesi specifiche di accordi.

Il primo modello è quello della programmazione negoziata che consente la regolazione concordata di interventi diversi aventi un'unica finalità di sviluppo: è possibile procedere ad una valutazione complessiva delle diverse attività necessarie alla realizzazione non di un solo progetto, ma di un'operazione più complessa, articolata in una pluralità di interventi programmati.
Le altre 4 tipologie presentano un carattere prevalentemente attuativo e sembrano idonee a collocarsi all'interno delle prime 2, andando a costituire un ulteriore livello di negoziazione.

LA CENTRALITA' DELLE FORME DI RACCORDO FRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO NEL QUADRO DELLA RIFORMA

I moduli concordati di raccordo decisionale e operativo hanno un ruolo centrale anche nel quadro dell'attuale processo di redistribuzione delle potestà amm. tra stato, regioni e autonomie locali, in funzione della realizzazione del cd. Federalismo amm.
Questa necessità di assicurare forme di coinvolgimento di tutti i livelli di governo si evidenzia su un doppio piano:
_ da un lato: nella prima fase di attuazione normativa, i diversi soggetti coinvolti in sede di formazione delle decisioni di riallocazione delle funzioni e delle risorse;
_ dall'altro: nella fase a regime, i momenti di cooperazione e raccordo sono previsti per l'esercizio delle funzioni conferite a diversi livelli.
La centralità dei momenti collaborativi è evidente nell'articolazione della delega legislativa conferita al governo dalla legge Bassanini 1.
Fra gli oggetti sui quali l'esecutivo deve legiferare è presente: l'individuazione di procedure e strumenti di raccordo, al fine di favorire la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, fra regione e fra diversi livelli di governo e di amm.; fra i principali: la legge di delegazione contempla quello di adeguatezza. L'art. 3 del decreto sul federalismo amm. ha ribadito la portata di criterio di organizzazione generale che deve essere riconosciuta alle procedure di raccordo e concentrazione, prevedendone la necessaria individuazione da parte delle regioni, in sede di ulteriore trasferimento delle funzioni agli enti locali.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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