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Attività agricole essenziali secondo la giurisprudenza


Sono attività agricole essenziali la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali.
La nuova formulazione della norma chiarisce che per tali “si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”.
Viene legislativamente accolta la tesi più estensiva: l’impresa è agricola anche quando non abbia alcun nesso operativo concreto con il fondo ma riguardi comunque il ciclo biologico di un animale o di un vegetale.
Va aggiunto che, in base al d. lgs. 226/2001, all’imprenditore agricolo è parificato quello ittico, in altri termini il pescatore.
L’esonero dallo statuto dell’imprenditore commerciale può essere visto o come forma di incentivazione delle attività citate oppure come meccanismo di “compensazione” per attività che avendo a oggetto non materia inerte, ma vitale, sono sottoposte a un surplus di rischio rispetto alle altre imprese.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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