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Cause di scioglimento e liquidazione della società di persone


Le società di persone si sciolgono nei seguenti casi:
1. decorso del termine, se alla scadenza del termine i soci proseguono nel compimento delle attività sociali senza che alcuno di essi faccia valere l’avvenuto scioglimento, la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato;
2. conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. decisione unanime dei soci, salvo che il contratto sociale non preveda la deliberazione a maggioranza;
4. venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi essa non venga ricostituita.
La causa di scioglimento non opera immediatamente, ma solo dopo che siano trascorsi 6 mesi;
5. ogni altra causa prevista nell’atto costitutivo.
La s.n.c. e la s.a.s. si sciolgono inoltre per le seguenti ulteriori ragioni:
6. fallimento e provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge.
La s.a.s. si scioglie per un ulteriore ipotesi:
7. venir meno di una delle due categorie di soci (accomandanti e accomandatari), salvo che nel termine di 6 mesi non ne venga ricostituita la pluralità.
Se vengono meno tutti gli accomandatari, la legge prevede che gli accomandanti possano nominare per la sola ordinaria amministrazione un amministratore provvisorio.

Le cause di scioglimento operano di diritto non appena si verificano e dunque producono immediatamente i loro effetti.
In sintesi, la società deve cessare di operare e si apre la fase di liquidazione nella quale i soggetti a ciò preposti, i liquidatori, debbono procedere a soddisfare tutti i creditori sociali e, ove residuino beni nel patrimonio della società, a suddividerli tra i soci.
La liquidazione della società è revocabile all’unanimità e la società riprende la sua normale attività.
Gli effetti che ex lege sono connessi al verificarsi della causa di scioglimento sono i seguenti:
- gli amministratori, sino all’adozione dei provvedimenti necessari per la liquidazione, possono compiere solo gli affari urgenti;
- salvo che il contratto sociale o i soci all’unanimità non provvedano diversamente, la liquidazione va svolta da uno o più liquidatori, anche non soci, nominati all’unanimità dai soci o, nel caso in cui vi sia disaccordo, dal presidente del tribunale su istanza di uno di loro;
- gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare il contro della gestione successiva all’ultimo rendiconto o bilancio; i liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti e redigere, insieme agli amministratori, l’inventario dal quale risulti l’attivo e il passivo del patrimonio sociale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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