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Classificazione delle società

Le società formano un sistema composto da una pluralità di modelli organizzativi, ciascuno dei quali costituisce una diversa combinazione di risposte legislative ai problemi di disciplina che solleva l'esercizio in forma societaria dell'attività d'impresa.
Una prima classificazione è quella basata sullo scopo istituzionale perseguibile: le società cooperative e le mutue assicuratrici (società mutualistiche) si contrappongono a tutti gli altri tipi di società, definiti come società lucrative.
Una seconda distinzione (nell'ambito delle lucrative) è quella basata sulla natura dell'attività esercitabile: la società semplice solo per l'esercizio di attività non commerciale; tutte le altre società lucrative possono esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale.
Altra distinzione legislativa è quella fra società dotate di personalità giuridica (società di capitali e società cooperative) e società prive di personalità giuridica (società di persone).
Nelle società di capitali: è prevista un'organizzazione di tipo corporativo (presenza di una pluralità di organi: assemblea, organo di gestione, di controllo…); il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario (maggioranze assembleari calcolate in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale); il singolo socio ha il solo diritto di concorrere, con il suo voto, dell'organo amministrativo e/o di controllo (non ha alcun potere diretto); la partecipazione sociale è di regola liberamente trasferibile.
Nella società di persone: l'attività si fonda su un modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a responsabilità limitata di amministrare la società e richiede di regola il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell'atto costitutivo; il singolo socio è investito del potere di amministrazione e di rappresentanza della società indipendentemente dall'ammontare del capitale conferito e dalla consistenza del suo patrimonio personale. Ne consegue che la partecipazione sociale è di regola trasferibile solo col consenso degli altri soci.
Ultimo criterio di distinzione è quello basato sul regime di responsabilità: società nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente e illimitatamente; società nelle quali coesistono istituzionalmente soci a responsabilità illimitata (accomandatari) e soci a responsabilità limitata (accomandanti); società nelle quali per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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