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La società fra professionisti

Società fra avvocati: nel 2001 è stata ammessa la costituzione di società fra avvocati che ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio svolta dai propri soci (è regolata dalle norme della società in nome collettivo).
La società fra avvocati è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società fra professionisti e l'iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. È inoltre iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati.
La società fra avvocati non è soggetta a fallimento in quanto non svolge attività d'impresa.
Vi è una diretta responsabilità del professionista nei confronti del cliente. Infatti, non solo l'amministrazione della società non può essere affidata a terzi, ma il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più soci da lui scelti (solo quello o quelli incaricati sono professionalmente e illimitatamente responsabili).
Nel 2006 è stata consentita la prestazione di servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone oppure di associazioni tra professionisti (es. la medesima società potrà offrire congiuntamente ai clienti consulenza legale e assistenza fiscale).
Società di mezzi: costituita da professionisti per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni (es. due medici, per dividersi le spese di studio, costituiscono una società per la gestione di ogni aspetto non strettamente professionale della loro attività: acquisto apparecchiature sanitarie, assunzione del personale, tenuta della contabilità,…).
Società di servizi imprenditoriali: società che offrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi. Prestazioni queste ultime che hanno però carattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società.
Società di ingegneria: società la cui attività non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma comprende anche ulteriori prestazioni quali la realizzazione e la vendita di impianti e attrezzature industriali.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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