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Direzione e coordinamento di società


Si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla.
Un gruppo di società si caratterizza appunto per la direzione unitaria delle società che lo compongono (c.d. società eterodirette) ovvero per la loro sottoposizione a un’attività di direzione e coordinamento da parte della c.d. capogruppo.
Controllo e gruppo, controllo e direzione e coordinamento sono dunque, giuridicamente, visti come conseguenza naturale l’una dell’altro: chi controlla una o più società si presume usi del suo potere di controllo non solo per determinare le scelte assembleari, ma per assoggettare a un indirizzo unitario le scelte di gestione.
Chi controlla una società può sottrarsi all’applicazione degli artt. 2497 ss. c.c. dimostrando di lasciare i gestori della controllata liberi di adottare le scelte operative senza impartire loro alcuna direttiva.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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