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Gli organi delegati nella società


La delega di attribuzioni può avvenire solo in favore di comportamenti del consiglio e può essere:
- in favore di organo delegato collegiale (comitato esecutivo) e/o
- in favore di organo delegato monocratico (amministratore o consigliere delegato); possono anche esservi più amministratori delegati, ma essi operano comunque in via disgiuntiva.
Sono espressamente dichiarate indelegabili le attribuzioni riguardanti l’emissione delegata al consiglio di obbligazioni convertibili, la redazione delegata del progetto di bilancio, l’aumento di capitale delegato al consiglio, gli adempimenti per il caso di perdite di rilevante gravità, ecc…
Il rapporto intercorrente tra consiglio e organo delegato è ben diverso da quello tra assemblea e amministratori.
L’organo delegato non ha una propria sfera di competenza esclusiva riservatagli per legge ed è soggetto alle direttive vincolanti del consiglio che, in qualsiasi momento, può anche avocare a sé un’operazione rientrante nella delega o, addirittura, revocarla.
L’ambito della delega può comunque essere particolarmente ampio comprendendo l’intero ambito della gestione dell’impresa sociale.
Da ciò deriva una netta distinzione tra amministratori esecutivi, impegnati giorno per giorno nella gestione aziendale, e amministratori non esecutivi, esterni alla gestione, spesso reclutati per il contributo che possono dare su aspetti specifici.
La diversificazione dei ruoli si riflette anche nello standard di diligenza richiesto che non è più indiscriminatamente eguale per tutti i consiglieri, ma graduato in relazione ai rispettivi profili professionali.
Ciò significa che la responsabilità e, perciò, i doveri dell’amministratore esperto di finanza aziendale e di quello perito in ingegneria andranno valutati diversamente a seconda che si discuta di un finanziamento o dell’approvazione di un progetto tecnico.
Effetto della delega di attribuzioni è una modifica nel regime della responsabilità degli amministratori.
In assenza di deleghe vige il principio per cui tutti gli amministratori (salvo solo quelli immuni da colpa) rispondono solidalmente per le violazioni dei doveri legali e statutari; in caso di deleghe, invece, la responsabilità è diversificata:
- per le violazioni relative ad attribuzioni proprie del comitato esecutivo o a funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori rispondono solo costoro;
- gli amministratori non esecutivi sono solidalmente responsabili con gli esecutivi se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attuarne le conseguenze dannose;
- sono inoltre responsabili in caso di inosservanza del dovere di vigilare e valutare il generale andamento della gestione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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