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I conferimenti legati alla costituzione di una società

Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale (se questi non sono determinati, i soci devono conferire in parti uguali tra loro).
Il conferimento può consistere in qualsiasi prestazione di dare, fare o non fare.
Per il conferimento di beni in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Finché la proprietà del bene non sia passata alla società il rischio del perimento del bene grava ancora sul socio.
Per le cose conferite in godimento, il rischio grava sul socio che le ha conferite. Questi potrà essere escluso dalla società qualora il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori. Essendo un bene conferito in godimento, la società non ne può disporre (alienare) e il socio ha diritto alla restituzione al termine della società nello stato in cui si trova.
Il socio che conferisce i crediti risponde verso la società dell'insolvenza del debitore ceduto.
Nel caso del socio d'opera, il conferimento consiste nell'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore dell'azienda.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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