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I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci


L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (rappresentato da azioni con diritto di voto) e delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (ma mai l’unanimità).
L’assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Anche in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (ma mai l’unanimità)
Eventuali convocazioni successive alla seconda possono essere statutariamente previste e a esse si applicano le stesse regole della seconda convocazione.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione delle s.p.a. chiuse delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in tale quorum deliberativo è chiaramente implicito anche quello costitutivo.
Nelle s.p.a. aperte, l’assemblea straordinari a in prima convocazione è invece regolarmente istituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno ⅔ del capitale rappresentato in assemblea.
L’assemblea straordinaria in seconda convocazione, per tutte le s.p.a., è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre ⅓ del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i ⅔ del capitale rappresentato in assemblea.
Si ritiene che nelle s.p.a. chiuse, sia sufficiente anche in seconda convocazione la maggioranza assoluta del capitale sociale qualora questo sia inferiore ai ⅔ del capitale presente.
Anche per l’assemblea straordinaria lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni cui si applicano le regole della seconda.
Tuttavia, nelle s.p.a. aperte l’assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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