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Il contratto autonomo di garanzia


Le garanzie interessano alla banca non solo in quanto soggetto che ne fruisce, ma pure perché l’esercizio del credito in favore delle imprese si svolge anche prestando nel loro interesse garanzie a favore di terzi.
Normalmente la banca rilascia fideiussioni; le esigenze della pratica hanno però favorito la nascita di una forma di garanzia priva di ogni legame di accessorietà con l’obbligazione garantita.
Questo tipo negoziale (la cui denominazione commerciale può essere diversa a seconda del contratto o della fase contrattuale al quale accede: performance bond, bid bond, ecc…) è comunemente conosciuto come contratto autonomo di garanzia.
Con tale contratto la banca garante assume in via autonoma e diretta nei confronti del beneficiario l’impegno di pagargli una somma determinata a sua semplice richiesta e senza possibilità di opporgli alcuna eccezione relativa all’esistenza, validità o a qualsiasi altra vicenda inerente al rapporto sottostante al contratto autonomo di garanzia.
Tuttavia, proprio la sua diffusione ha alimentato l’esigenza di tutelare il debitore contro i possibili abusi del beneficiario.
Al riguardo è ormai principio consolidato che, in caso di suo esercizio abusivo, il debitore possa agire per far inibire alla banca il pagamento al beneficiario: dovrà però dimostrare con prova documentale il dolo del beneficiario.
In tal caso, anzi, si afferma che la stessa banca avrebbe un dovere di protezione verso il debitore e, se a conoscenza del dolo del beneficiario, dovrebbe rifiutare il pagamento.
Al di fuori di tali ipotesi la banca è tenuta a pagare il beneficiario e si rivale sul debitore.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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