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Il controllo contabile nelle società non quotate

Nelle società non quotate, il soggetto responsabile del controllo contabile è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente l'incarico è conferito dall'assemblea, che determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione.
Non possono esercitare il controllo contabile i sindaci della società revisionata.
L'incarico ha una durata di tre esercizi ed è rinnovabile senza limiti.
L'incarico può essere revocato dall'assemblea solo per giusta causa, sentendo il parere del collegio sindacale, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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