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Il funzionamento dei sindaci


Salvo i casi sopra ricordati in cui ai sindaci sono assegnati poteri individuali, l’organo sindacale opera collegialmente.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea; e nelle società con azioni quotate deve essere scelto tra i sindaci eletti dalla minoranza.
Le riunioni del collegio devono avvenire almeno ogni 90 giorni e possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei sindaci e le delibere assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Delle riunioni deve redigersi verbale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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