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Il potere di rappresentanza


Al potere di amministrazione corrisponde, in linea di principio, quello di rappresentanza, anche processuale, della società, cioè il potere di spendere il nome della società e far si che essa acquisti diritti e assuma obblighi verso i terzi.
Nel silenzio del contratto sociale, chi ha il potere di amministrare ha anche quello di rappresentare la società.
Tale corrispondenza riguarda anche i modi del suo esercizio: per esempio, se il potere di amministrazione è attribuito in via disgiunta, ciascun socio amministratore avrà con la medesima modalità il potere di rappresentare la società.
Il potere di rappresentanza degli amministratori “si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”.
Quali sono i parametri utilizzati per valutare se un atto di gestione sia o no estraneo all’oggetto sociale?
In linea generale si deve tener conto della formulazione più o meno ampia di quest’ultimo contenuta nel contratto sociale.
I problemi maggiori sorgono però quando si debba giudicare di atti di tipo strumentale o neutro: in questi casi la verifica non può che essere compiuta caso per caso, ponendo attenzione all’effettivo collegamento concreto dell’atto con la realizzazione dell’oggetto sociale.
La corrispondenza tra il potere di gestione e quello di rappresentanza può essere spezzata dal contratto sociale, tramite la fissazione di limiti e regole particolari per l’esercizio del secondo.
Ogni limitazione al potere di rappresentanza pone il problema della sua opponibilità ai terzi.
Anzitutto va chiarito che se il terzo stipula un contratto con chi non è amministratore della società si applicano le regole generali in tema di rappresentanza: la carenza di poteri rappresentativi è, dunque, pienamente opponibile al terzo.
Il discorso diviene più articolato quando si tratti dell’opponibilità dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori, nel qual caso il legislatore tiene conto del generico affidamento dei terzi sulla sussistenza del potere di rappresentanza.
Si deve al riguardo distinguere fra i limiti legali e i limiti convenzionali al potere di rappresentanza:
- limiti legali, nelle società di persone sono sempre opponibili al terzo;
- limiti convenzionali, sono trattati diversamente nel codice a seconda dei tipi sociali.
Nelle s.n.c. e nelle s.a.s. le limitazioni del potere di rappresentanza che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura sono opponibili ai terzi se iscritte nel registro delle imprese o, in difetto, ove se ne provi l’effettiva conoscenza da parte del terzo.
Nella società semplice, le modificazioni e i limiti al potere di rappresentanza sono opponibili solo ove portarti a conoscenza del terzo con mezzi idonei, salvo che se ne provi l’effettiva conoscenza al momento della conclusione del contratto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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