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Il subappalto e l’estinzione dell’appalto

Il subappalto


Se autorizzato dal committente o previsto dal contratto, l’appaltatore può subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’opera o del servizio.
E’ una delle fattispecie tipiche in cui hanno modo di applicarsi le regole della subfornitura e i principi in tema di abuso di dipendenza economica; solitamente, infatti, il subappaltatore appartiene economicamente al novero delle piccole imprese.
Il subappalto non limita la responsabilità dell’appaltatore, che resta l’unico soggetto contrattualmente tenuto verso il committente; il committente, dunque, non può agire in responsabilità verso il subappaltatore.
Correlativamente il subappaltatore non ha diritto verso il committente, né lui né i suoi dipendenti.

L’estinzione dell’appalto


L’appalto può estinguersi:
- per recesso del committente, che deve però tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
- per impossibilità sopravvenuta dell’opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti, nel qual caso il committente deve pagare all’appaltatore la parte dell’opera già compiuta.
Nel caso di perimento o deterioramento della cosa per cause non imputabili alle parti, prima dell’accettazione o della verifica ogni rischio è a carico dell’appaltatore qualora egli abbia fornito la materia; se invece la materia è stata fornita dal committente, il rischio per tale parte è a carico di quest’ultimo.
In ossequio al principio d insensibilità dei contratti di impresa alle vicende dell’imprenditore, la morte dell’appaltatore non estingue il contratto salvo che la sua persona fosse stata determinante per il consenso; tuttavia, il committente può recedere.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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